Contabilità

Una bussola per la gestione delle assemblee speciali

di Mario Notari

Nell’ultimo decennio le società per azioni italiane, soprattutto quelle non quotate, hanno sempre di più fatto riscorso all’emissione di categorie di azioni dotate di diverse tipologie di diritti speciali, di natura sia patrimoniale sia amministrativa. Ciò è dovuto essenzialmente a due fattori, entrambi derivanti dalla riforma del diritto societario del 2003. In primo luogo, la legge consente ora di determinare liberamente il contenuto delle diverse categorie di azioni, consentendo quindi ampi spazi di manovra all’autonomia statutaria. In secondo luogo, la riforma ha stabilito un termine di cinque anni per la validità dei patti parasociali, rendendo quindi molto più vantaggioso inserire nello statuto le pattuizioni tra i soci che sino a pochi anni fa rimanevano confinate solamente nei patti parasociali.

Le categorie di azioni sono pertanto divenute lo strumento per inserire nello statuto i diritti “diversi” derivanti dai patti parasociali, che in questo modo ottengono non solo l’efficacia “reale” ma anche la possibilità di andare al di là del termine di cinque anni che avrebbe invece limitato il patto parasociale da cui originano. Il frequente utilizzo di tale strumento, talvolta anche mediante l’emissione di una pluralità di categorie con complesse clausole statutarie, ha via via reso più rilevante e potenzialmente problematico il ruolo delle assemblee speciali. Le assemblee, cioè, che riuniscono i soli titolari di azioni di una categoria e che devono approvare le deliberazioni dell’assemblea “generale” che siano pregiudizievoli per gli interessi di una categoria (articolo 2376 del Codice civile). Oltre al noto problema della definizione delle deliberazioni “pregiudizievoli” - su questo campo si giocò la “battaglia di Segrate” alla fine degli anni ’90 tra Berlusconi e De Benedetti per il controllo della Mondadori - insorgono infatti numerosi interrogativi di carattere procedurale e sostanziale, di grande rilevanza ogni qual volta una società con diverse categorie di azioni voglia deliberare un’operazione straordinaria o una modificazione dello statuto.

Per fornire un orientamento interpretativo la commissione società del Consiglio notarile di Milano ha redatto tre delle consuete massime: n. 160, 161 e 162, varate l’11 aprile 2017).

Con la massima 160 la commissione ha affermato la non necessità di un’apposita riunione e verbalizzazione assembleare per l’approvazione da parte di ciascuna delle assemblee speciali, allorché, come spesso avviene per le non quotate, la deliberazione venga assunta dall’assemblea generale all’unanimità, con l’intervento di tutte le azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, ivi comprese le azioni delle categorie potenzialmente pregiudicate dalla deliberazione. Questa interpretazione risolve le frequenti situazioni dubbie, nelle quali non è dato sapere con certezza se una data deliberazione sia o meno pregiudizievole, a seconda delle circostanze del caso concreto, per una o più categorie di azioni. Anche senza un’apposita convocazione e senza particolari formule di rito, in altre parole, l’assemblea totalitaria deve ritenersi sufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per la deliberazione dell’assemblea generale.

Tenendo conto di analoghe esigenze, la massima 161 reputa legittime le clausole statutarie che specificano nel dettaglio i casi in cui si debba ritenere pregiudizievole una determinata deliberazione, nonché quelle che richiedono l’approvazione dell’assemblea speciale anche per ulteriori deliberazioni, quand’anche non pregiudizievoli per una o più categorie di azioni. La stessa massima, inoltre, afferma la legittimità di clausole che attribuiscano alle assemblee speciali competenze diverse dall’approvazione di modificazioni statutarie, consentendo in tal caso una disciplina procedurale delle assemblee senza il necessario rispetto delle modalità e delle forme richieste dalla legge per le assemblee straordinarie.

La massima 162, infine, prende posizione sui quorum applicabili alle assemblee speciali nei casi in cui lo statuto deroghi, per le assemblee straordinarie, alle maggioranze di legge, ritenendo che i quorum rafforzati siano applicabili alla sola assemblea straordinaria “generale” e non anche alle assemblee speciali, ove non espressamente previsto dallo statuto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©