Professione

L ’accordo 2021 consente l’esodo con Naspi e l’uscita successiva

di Enzo De Fusco

Gli accordi che consentono la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro in regime di blocco dei licenziamenti danno diritto alla Naspi a condizione che i lavoratori aderiscano alle intese entro il 31 dicembre 2021, potendo uscire anche oltre tale data nel rispetto degli accordi sottoscritti. Inoltre gli accordi sono possibili e danno diritto alla Naspi in tutti i casi in cui le aziende hanno la possibilità di utilizzare la cassa emergenziale indipendentemente dall’uso effettivo. Queste sono le principali novità della circolare Inps 196/2021 che, su specifica indicazione del ministero del Lavoro e in coerenza con quanto evidenziato in queste pagine (si veda Il Sole 24 Ore del 7 dicembre), rettifica le indicazioni fornite con la circolare 180/2021.

Per tutta la durata del regime di blocco dei licenziamenti il legislatore ha sempre previsto la possibilità di stipulare accordi sindacali che consentissero ai dipendenti di chiudere il rapporto di lavoro, nell’ambito di risoluzioni consensuali con diritto alla Naspi, che normalmente sarebbe preclusa in queste ipotesi; quindi la sussistenza del blocco dei licenziamenti è la condizione abilitativa al trattamento di disoccupazione.

Con la circolare 180/2021 Inps aveva affermato, per il periodo 1° luglio-31 ottobre 2021, che il blocco operava, per le imprese rientranti nel campo di applicazione della Cigd e del Fis con causale Covid-19, solo laddove si fosse fatto effettivamente ricorso allo strumento d’integrazione salariale emergenziale.

Ora è stato chiarito che il blocco dei licenziamenti e il conseguente diritto dei lavoratori ad accedere agli accordi opera «fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga... ».

L’intervento del Ministero rettifica inoltre l’impostazione dell’Inps che individuava nella data ultima di blocco dei licenziamenti anche il termine massimo entro cui il lavoratore doveva aderire all’intesa e doveva esser disposta l’interruzione del rapporto. Nella nuova circolare si afferma, al contrario, che per i datori di lavoro a cui il divieto di licenziamento è stato prorogato al 31 ottobre 2021 e poi al 31 dicembre 2021, queste date costituiscono il termine entro il quale deve essere stipulato l’accordo e deve esserci l’adesione del lavoratore, mentre la risoluzione del rapporto può avvenire anche in un periodo successivo, nel rispetto degli accordi stessi.

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