Controlli e liti

TELEFISCO/1 Registri Iva, il «favor rei» non esclude l’induttivo

di Antonio Zappi

La tenuta dei registri delle fatture emesse/ricevute è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultano aggiornati e stampabili in presenza dei verificatori. La modifica è stata introdotta con decorrenza dal 6 dicembre 2017 dal decreto fiscale collegato alla manovra ( articolo 19-octies, comma 6, del Dl 148/2017 ). Ora le Entrate a Telefisco hanno aperto all’applicazione del favor rei sottolineando, però, che la non sanzionabilità per sopravvenuta modifica incontra un limite nella circostanza che il contribuente, già nelle more dei controlli ante-modifica, sia stato in grado di stampare “a vista” i registri. In altri termini, un contribuente non sarà oggi più sanzionabile se anche allora sarà stato in grado di ottemperare a ciò che ora la normativa prevede per non essere più puniti (articolo 9 del Dlgs 471/1997).

C’è, peraltro, un ulteriore interrogativo non affrontato dalle Entrate, ma a cui la Suprema corte sembra aver già risposto, sul rapporto tra sanatoria dell’irregolare tenuta dei registri e persistenza della legittimità di un eventuale accertamento induttivo attivato prima che la disciplina sopravvenuta abrogasse obblighi contabili, dal cui mancato adempimento sia scaturito ratione temporis un accertamento del Fisco basato su presunzioni anche semplicissime.

Affrontando un’analoga questione legata all’abrogazione dell’obbligo di vidimazione delle scritture contabili (articolo 8 della legge 383/2001), i giudici di legittimità, infatti, ritennero non fosse venuta meno (sentenza 26475/2014) la legittimità di un induttivo “puro” (articolo 39, comma 2, Dpr 600/1973 e 55 del Dpr 633/72), attivato prima dell’entrata in vigore della legge che sopprimeva l’obbligo e giustificato proprio da inadempimenti di tenuta contabile (per i quali, anche in quel caso, la circolare 92/2001, paragrafo 2.2, aprì al favor rei).

Tale accertamento, per i giudici, non integra una sanzione (né propria, né impropria) e la sua attivazione è rimessa solo ad un apprezzamento discrezionale dell’Ufficio. Il che equivale a dire che se il contribuente, in sede di controllo ante-modifiche, sia stato in grado di stampare i registri Iva richiesti, la sanzione formale non sarà più irrogata, ma anche che, se oltre ad essere stato sanzionato per l’irregolarità nella tenuta contabile il Fisco avesse attivato nei suoi confronti un accertamento induttivo (per l’inattendibilità dell’impianto contabile), quell’atto proseguirà il suo iter senza subire alcuna interferenza sulla sua legittimità, non inficiata dalla disapplicazione sanzionatoria ammessa ora dalle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposte Telefisco2018/1

Agenzia delle Entrate - Risposte Telefisco2018/2

Agenzia delle Entrate - Risposte Telefisco2018/3

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