Finanza

Bruxelles: durata fino a 8 anni per i prestiti garantiti dallo Stato

L’autorizzazione Ue disallineata rispetto ai 10 anni del Dl Sostegni. Diminuisce anche la percentuale di garanzia pubblica

di Laura Serafini

La Commissione europea ferma a otto anni la durata massima dei prestiti garantiti dallo Stato. La lettera della direzione Concorrenza con l’autorizzazione alle modifiche introdotte dal decreto Sostegni Bis è arrivata lunedì 28 giugno e il 30 è partita la circolare del fondo di garanzia per le Pmi (e anche la circolare dell’Abi) alle banche con le istruzioni per avviare questa nuova fase delle misure a supporto della liquidità. Si tratta a tutti gli effetti dell’entrata in vigore di nuove norme che sostituiscono quelle in essere fino al 30 giugno. Dal 1° luglio fino al 31 dicembre è possibile chiedere i finanziamenti coperti da garanzia statale. Le novità rispetto al mese scorso sono diverse.

L’aspetto principale riguarda la decurtazione delle garanzie: per i prestiti fino a 30 mila euro la copertura scende dal 100 al 90 per cento.

Per i prestiti oltre i 30mila euro passa dal 90 all’80 per cento. Per questo tipo di finanziamenti è possibile ottenere una durata fino a otto anni, contro i sei anni sinora consentiti. E qui si apre una distinzione di rilevanza non indifferente: per tutti coloro che avevano già in essere finanziamenti erogati prima del 30 giugno è possibile chiedere un allungamento della durata del prestito fino a otto anni mantenendo la garanzia al 90 per cento.

Per chi, invece, chiede ora un prestito oltre 30mila euro per la durata fino a 8ottoanni la garanzia si ferma all’80 per cento. Il termine di otto anni, dunque 96 mesi, come massima durata del finanziamento garantito è diversa dai 120 mesi, dunque 10 anni, previsto dal decreto Sostegni Bis.

Nei fatti c’è un evidente disallineamento tra la legge e l’autorizzazione europea. La circolare del fondo per le Pmi si limita a ricordare la previsione della norma: «Previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi», ricorda. E poi spiega: «ai sensi di quanto previsto dalla suddetta autorizzazione della Commissione europea, la durata massima delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del Covid-19 non potrà essere superiore a 96 mesi».

La possibilità di partire da subito con le nuove operazioni discende nei fatti da un’interpretazione in base alla quale il decreto prevede che il limite di durata sia innalzato a 120 mesi, dunque si tratta di un «fino a» che è compatibile con gli otto anni previsti da Bruxelles. Ma non è da escludere che sia introdotto un emendamento in sede di conversione al decreto Sostegni Bis che riporti la durata massima a 96 mesi. Ci sono poi altri aspetti della circolare che riguardano la fase di interregno tra le precedenti misure e quelle attuali: dal 23 giugno, infatti, sono state sospese dal fondo per le Pmi tutte le richieste di garanzia proprio in vista dell’entrata in vigore delle nuove norme. Per tutte le istanze presentate dal 24 giugno fino al 30 giugno varranno le nuove regole, a partire dalla riduzione della garanzia.

E ancora: va ricordato che, in base a quanto previsto dal decreto Sostegni bis, i prestiti entro i 30 mila euro, oltre a prevedere una garanzia al 90% (il che comporterà maggiori adempimenti richieste dalla banca per l’istruttoria sul prestito, visto che il 10% del rischio ricade sulle sue spalle), stabilisce che non ci sia più un tetto al tasso di interesse come invece era stato sinora. Sempre per questo tipo di finanziamenti, in base a quanto indicato dalla circolare, « la copertura massima dei confidi passa dal 100% al 90% dell’operazione finanziaria con riassicurazione/controgaranzia dal Fondo al 100 per cento». Per i prestiti oltre i 30 mila euro, «la copertura per l’intervento dei confidi rimane invariata al 90% con riassicurazione/controgaranzia del Fondo al 100% (operazioni lettera d, comma 1, art.13 del decreto Liquidità)».

Intanto la task force sulla liquidità ha aggiornato i numeri: 182 miliardi i prestiti garantiti dal fondo per le Pmi, 26 miliardi da Sace (per la quale valgono le nuove regole autorizzate da Bruxelles). Le moratorie sono pari a 128 miliardi, di cui 103 garantite dallo Stato.

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