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Non serve un altro codice Ateco per la vendita non abituale dell’immobile

Una Srl di compravendita di immobili propri (Ateco 68.1) intende proporre in vendita un proprio immobile merce abitativo dopo averlo completamente dotato di nuovi arredi. Alla luce anche della recente risoluzione 25/E del 14 aprile 2021 dell’agenzia delle Entrate, la vendita degli arredi si configura, ai fini Iva, come una cessione distinta da quella dell’immobile; pertanto, si ritiene di procedere con l’operazione di cessione dell’immobile esente Iva, mentre assoggettare a Iva, con l’aliquota del 22%, la cessione degli arredi precedentemente acquistati assolvendo cioè l’Iva con aliquota ordinaria. Tuttavia, si chiede se, per la cessione degli arredi, la società debba aprire uno specifico codice attività economica (esempio, codice 47.59.20 commercio al dettaglio di mobili per la casa) ed essere quindi soggetta ai relativi adempimenti richiesti dal Comune, quali, ad esempio, la agibilità di un punto vendita, non strettamente inerenti con il caso in esame. D. B. – Ferrara Srl di compravendita di immobili Una Srl di compravendita di immobili propri (Ateco 68.1) intende proporre in vendita un proprio immobile merce abitativo dopo averlo completamente dotato di nuovi arredi. Alla luce anche della recente risoluzione 25/E del 14 aprile 2021 dell’agenzia delle Entrate, la vendita degli arredi si configura, ai fini Iva, come una cessione distinta da quella dell’immobile; pertanto, si ritiene di procedere con l’operazione di cessione dell’immobile esente Iva, mentre assoggettare a Iva, con l’aliquota del 22%, la cessione degli arredi precedentemente acquistati assolvendo cioè l’Iva con aliquota ordinaria. Tuttavia, si chiede se, per la cessione degli arredi, la società debba aprire uno specifico codice attività economica (esempio, codice 47.59.20 commercio al dettaglio di mobili per la casa) ed essere quindi soggetta ai relativi adempimenti richiesti dal Comune, quali, ad esempio, la agibilità di un punto vendita, non strettamente inerenti con il caso in esame. D. B. – Ferrara

di Albino Leonardi

La domanda

Una Srl di compravendita di immobili propri (Ateco 68.1) intende proporre in vendita un proprio immobile merce abitativo dopo averlo completamente dotato di nuovi arredi. Alla luce anche della recente risoluzione 25/E del 14 aprile 2021 dell’agenzia delle Entrate, la vendita degli arredi si configura, ai fini Iva, come una cessione distinta da quella dell’immobile; pertanto, si ritiene di procedere con l’operazione di cessione dell’immobile esente Iva, mentre assoggettare a Iva, con l’aliquota del 22%, la cessione degli arredi precedentemente acquistati assolvendo cioè l’Iva con aliquota ordinaria. Tuttavia, si chiede se, per la cessione degli arredi, la società debba aprire uno specifico codice attività economica (esempio, codice 47.59.20 commercio al dettaglio di mobili per la casa) ed essere quindi soggetta ai relativi adempimenti richiesti dal Comune, quali, ad esempio, la agibilità di un punto vendita, non strettamente inerenti con il caso in esame.
D. B. – Ferrara

In premessa, va detto che se l’attività (nel caso del lettore, l'attività di cessione di cucine) è svolta con carattere di continuità, va effettuata la comunicazione di inizio attività all'agenzia delle Entrate, adottando il codice Ateco corretto (nel caso del lettore, sarebbe il codice Ateco 47.59.10), in aggiunta a quello ordinariamente utilizzato per l'attività principale.
Nel caso del lettore, tuttavia, non emerge che l’operazione di vendita dell’immobile arredato, con distinta indicazione del corrispettivo relativo all’arredamento, venga svolta in modo abituale (si parla infatti di “vendita di un proprio immobile”), per cui non è necessario istituire un codice attività specifico. Relativamente all’aspetto Iva, va segnalato che le indicazioni della risoluzione 25/E del 14 aprile 2021 citata nel quesito traggono spunto dal fatto che l’arredamento non possieda le caratteristiche proprie dei beni immobili definiti dall'articolo 13-ter del Regolamento (Ce) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, vale a dire che non può dirsi:
a) incorporata nel fabbricato o nell’edificio, essendo, di norma, agevolmente smontabile e rimuovibile;
b) parte integrante di un fabbricato o di un edificio: in mancanza di una cucina arredata il fabbricato o l’edificio non può dirsi incompleto, diversamente da quanto accadrebbe per l’eventuale mancanza di porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
c) installata in modo permanente in un fabbricato o in un edificio, potendo essere rimossa senza di per sé distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio stesso”.

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