Imposte

Esenti Imu i punti di linea dei metanodotti

Per la Cassazione si tratta di immobili privi di autonomia funzionale

di Giuseppe Latour

I punti di linea dei metanodotti vanno classificati in categoria E/9 (anziché D/7). Non possono, infatti, essere considerati immobili strumentali e, quindi, non pagano l’Imu. È questo la sostanza dell’ordinanza 23382, pubblicata ieri dalla Cassazione, che chiude una vicenda lunghissima, partita dai ricorsi di Snam Rete Gas, legata alla classificazione di questi elementi.

Tutto inizia da una serie di accertamenti catastali emessi dalle Entrate, che puntavano a incrementare il carico fiscale legato a queste strutture. Si tratta, nello specifico, di aree poste su piattaforme, che sono destinate a contenere «valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione del flusso del gas, di smistamento del gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione interna delle condotte». Servono, insomma, a monitorare diversi parametri essenziali per il funzionamento corretto della rete.

Da quegli atti di accertamento è partita una lunga contesa, culminata in una pronuncia di una Commissione tributaria regionale (poi impugnata), per la quale gli immobili andavano ricondotti nella categoria D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale).

Il motivo è che «le attrezzature contenute nell’immobile concorrono sicuramente all’attività industriale dell’impianto, anche perché la loro mancanza non permetterebbe la funzionalità di una rilevante parte di conduttura». Sarebbero, insomma, immobili strumentali: da qui derivava l’obbligo di pagare l’Imu.

La Cassazione, con la decisione di ieri, ribalta questo approccio e spiega che l’elemento decisivo per l’inclusione nella categoria E, ed in particolare in quella E/9, «è la mancanza di autonomia funzionale e reddituale del cespite, che ne determina la sua inutilizzabilità e conseguentemente la sua incommerciabilità». Quindi, nella categoria E/9 non rientrano i fabbricati o manufatti destinati a soddisfare un interesse pubblico, ma quelli privi di autonomia funzionale e reddituale.

I punti di linea, conclude l’ordinanza, «non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, essendo privi di qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all’impianto produttivo a cui accedono». Vanno, quindi, classificati in categoria E/9 (edifici a destinazione particolare), e non pagano l’Imu.

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