Imposte

Cessioni, forma libera per il visto «ora per allora»

Una Faq delle Entrate spiega l’adempimento che libera dalla responsabilità solidale. Il documento non andrà trasmesso all’Agenzia: non interferisce sulle opzioni

di Giuseppe Latour

Forma libera e nessun obbligo di comunicazione all’Agenzia. Anche se l’indicazione è di trasmettere il documento tramite posta elettronica certificata. Le Entrate, con una Faq pubblicata ieri, danno per la prima volta indicazioni operative sul visto di conformità “ora per allora”, il meccanismo introdotto dal decreto Aiuti bis (Dl n. 115/2022, in vigore dal 22 settembre scorso) per consentire di limitare la responsabilità solidale tra cedente e cessionario anche per quei crediti nati senza visto.

Quel provvedimento, con un intervento chiarificatore chiesto a lungo, ha limitato la responsabilità dei cessionari di crediti fiscali ai soli casi di colpa grave e dolo. Purché, in relazione a quei crediti, siano stati prodotti: il visto di conformità, l’asseverazione e l’attestazione della congruità dei costi. Alcuni crediti (ad esempio quelli in edilizia libera o di ammontare inferiore a 10mila euro) sono però nati senza questi documenti. Da qui, allora, è stata prevista la possibilità di preparare un visto “ora per allora”, per consentire il passaggio anche di questi bonus, sanando in corsa la loro posizione.

Ora le Entrate danno indicazioni sulle modalità di rilascio di questo visto. Andando peraltro nella direzione indicata su queste pagine (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 novembre scorso). «La forma di rilascio del visto di conformità – spiega anzitutto la risposta pubblicata ieri - è libera». È necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, «abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164».

L’indicazione dell’Agenzia, insomma, è di ridurre al massimo le formalità sulla redazione di questo speciale tipo di visto. Il rilascio del visto, allora, «non deve essere comunicato all’agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’amministrazione finanziaria». Questo documento, insomma, non interferisce con il credito fiscale, che si è già formato. Al di là di queste semplificazioni, però, l’attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.

Nel documento che attesta il rilascio del visto, che dovrà essere sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e il progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. «Inoltre – dice ancora la Faq delle Entrate -, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, si segnalano: codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta; codice fiscale del condominio (se applicabile); codice fiscale del titolare della detrazione (cedente); codice fiscale del primo cessionario/fornitore; tipologia di intervento agevolato; anno di sostenimento della spesa; ammontare della spesa sostenuta; ammontare del credito ceduto». L’elenco dell’Agenzia, comunque, non è esaustivo e potrà essere variato.

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