Controlli e liti

Avviso di ricezione per provare la notifica

L’ordinanza 15782/2022 della Cassazione ha ulteriormente evidenziato che l’efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici

di Laura Ambrosi

Se il messo si avvale del servizio postale, la regolarità della notifica agli irreperibili relativi è provata solo dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Così la Cassazione con l’ordinanza 15782/2022 depositata il 17 maggio. La procedura notificatoria per il caso degli irreperibili relativi (momentaneamente assenti al domicilio) ha ormai definito esattamente tutti i requisiti necessari per la validità della notifica. In particolare è necessario il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale; l’affissione alla porta dell’avviso di deposito e l’invio al destinatario della raccomanda con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.

Le Sezioni unite (sentenza 10021/2021) avevano chiarito che la prova del perfezionamento della procedura notificatoria è rappresentata esclusivamente dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Cad). Con la sentenza di ieri, la Cassazione ha ulteriormente evidenziato che l’efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta solo ai fatti avvenuti in presenza o compiuti dal pubblico ufficiale. Ne consegue che il messo notificatore che si avvale del servizio postale per l’invio della raccomandata informativa, potrà dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo ma non può attestare l’effettivo inoltro. L’invio di tale raccomandata, infatti, non è un’attività eseguita in presenza del messo notificatore e pertanto non è assistito dal carattere fidefaciente. A tal fine, quindi, la prova è costituita solo dalla ricevuta di invio e poi dal successivo avviso di ricezione della raccomandata informativa.

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