Imposte

In presenza del Cud la dichiarazione è omessa solo con redditi extra

Tocca all’agenzia delle Entrate provare che il dipendente ha incassato dividendi in nero

di Laura Ambrosi

È illegittimo l’accertamento notificato nei termini di decadenza previsti per la dichiarazione omessa se il contribuente ha presentato il Cud. In tal caso, infatti, l’Agenzia deve provare l’effettivo incasso delle somme accertate, al fine di dimostrare il diverso obbligo dichiarativo.

A precisarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 136/1/2022 depositata il 13 giugno 2022 (presidente Montanari, relatore Gianferrari). La vicenda nasce da un avviso di accertamento notificato dalle Entrate a un contribuente al quale gli attribuiva maggiori dividendi, in applicazione della presunzione di distribuzione del “nero” accertato su una società a ristretta base azionaria. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario eccependo, tra i diversi motivi, la tardività della notifica. L’ufficio, nella propria costituzione, rilevava la tempestività perché nell’anno accertato, era presente solo un Cud e quindi, la dichiarazione risultava omessa. Ne conseguiva così che i termini erano maggiori rispetto all’ordinario. Il collegio ha rilevato che il contribuente nell’anno accertato aveva percepito solo redditi da lavoro dipendente e pertanto non era tenuto ad alcun obbligo dichiarativo ulteriore rispetto al Cud. Più in particolare, secondo la Ctp l’Agenzia avrebbe dovuto dimostrare l’incasso di quei dividendi, poiché solo così sussisterebbe la prova che il contribuente doveva presentare una diversa dichiarazione dei redditi. In altri termini, l’ufficio non può contestare un’omessa dichiarazione ad un soggetto che era tenuto solo alla presentazione del Cud, in assenza di prove circostanziate sull’incasso di redditi diversi dal lavoro subordinato ed assimilati.

Secondo il collegio, l’equiparazione del Cud alla dichiarazione era stata rilevata in datate circolari relativamente al condono del 2002. In particolare, l’Agenzia aveva precisato (circolari 12 e 18 del 2003) che la dichiarazione si intende presentata nel caso in cui il contribuente sia possessore di reddito di lavoro dipendente o assimilato certificato dal Cud; ciò in quanto le informazioni relative al reddito percepito, alle ritenute subite e alle detrazioni calcolate sono desumibili dalla dichiarazione del sostituto d’imposta presentata. Tuttavia, fatta eccezione per questa ipotesi, di regola gli uffici ritengono che il solo Cud non costituisca una dichiarazione validamente presentata e quindi eventuali redditi differenti dal lavoro subordinato ed assimilati, vengono accertati secondo i termini della dichiarazione omessa.

Secondo i principi affermati dal collegio, in una simile ipotesi occorre una prova a carico dell’Ufficio dell’effettiva esistenza dei “diversi” redditi accertati o da accertare, poiché solo così è possibile sostenere che il contribuente aveva un diverso obbligo dichiarativo rispetto a quanto assolto.

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