Finanza

Pagamento dall’Inps per gli operai agricoli in disoccupazione

Il lavoratore non è tenuto a comunicare al datore di beneficiare dell’indennità

di Francesco Giuseppe Carucci

Il mancato coordinamento tra gli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti rende difficoltosa la gestione del bonus di 200 euro da erogare ad alcuni soggetti, tra i quali gli operai agricoli a tempo determinato. Considerando che l’indennità è fruibile una sola volta, sono auspicabili chiarimenti non rinvenibili nei messaggi Inps 2397 e 2505 del 2022.

L’una tantum è destinata dall’articolo 31 ai lavoratori dipendenti, tra cui gli agricoli, «non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32» e beneficiari dell’esonero contributivo dello 0,8% per almeno una mensilità nel primo quadrimestre dell’anno. Il riconoscimento dell’indennità da parte dei datori di lavoro è automatico previa dichiarazione del lavoratore di non essere pensionato e di non appartenere a un nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza.

L’articolo 32, comma 10, del Dl 50/2022 prevede il pagamento dall’Istituto, senza dover fare domanda, «a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021». Nell’ipotesi di lavoratore agricolo occupato a luglio, ma percettore di disoccupazione agricola, il bonus dovrebbe essere erogato dall’Inps in quanto titolare di trattamento di cui all’articolo 32. Tuttavia, in virtù del tenore letterale dell’articolo 31, il lavoratore non dovrà comunicare di essere beneficiario dell’indennità di disoccupazione agricola al datore che, non essendo al corrente della cosa, risulterà tenuto al pagamento. Il qui pro quo è sorto poiché nelle prime bozze del decreto il pagamento dall’Inps era stato previsto esclusivamente per pensionati, percettori di Naspi e beneficiari di reddito di cittadinanza. Solo in un secondo momento sono stati inclusi tra i beneficiari dell’aiuto i titolari di disoccupazione agricola, i lavoratori stagionali e altri soggetti dimenticando, probabilmente, di dover modificare l’articolo 31 con riferimento alle circostanze da dichiarare al datore. L’unica soluzione logica, allora, sarebbe quella di acquisire una dichiarazione dei lavoratori attestante la titolarità o la non titolarità di disoccupazione agricola ed erogare il bonus ai soli non beneficiari. La questione si complica in caso di assunzione da più datori di lavoro.

Considerando che l’Inps erogherà dopo aver acquisito i flussi uniemens relativi a giugno o luglio, secondo le indicazioni del messaggio 2505 di ieri, gli operai agricoli a tempo determinato avranno interesse a ricevere il bonus dal datore per anticipare i tempi. Con il conseguente aggravio della posizione delle aziende inquadrate nella contribuzione agricola unificata, che recupereranno gli importi anticipati solo a dicembre 2022 o a marzo 2023, quando verseranno i contributi relativi al secondo o al terzo trimestre di quest’anno. L’acquisizione della dichiarazione cui si faceva cenno sarebbe utile a evitare il disagio.

Da chiarire, infine, se chi ha lavorato in agricoltura nel 2021, ma non avrà a luglio un rapporto di lavoro e non beneficerà quest’anno dell’indennità di disoccupazione, possa rientrare tra gli stagionali e i lavoratori a tempo determinato di cui al comma 13 dell’articolo 32 che, se occupati per almeno 50 giornate nel 2021 e con reddito inferiore a 35mila euro, potranno richiedere il bonus all’Inps. La disposizione è senz’altro applicabile ai rapporti di lavoro di cui al Dlgs 81/2015 che, però, non contempla gli operai agricoli a tempo determinato di cui al Dlgs 375/1993.

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