Controlli e liti

Definizione liti con le Dogane ancora senza modello di domanda

La Cassazione potrebbe nel frattempo precludere l'accesso alla sanatoria. A oggi per le controversie con le Entrate l’istanza si può presentare solo con la Pec

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Dopo due mesi dall’entrata in vigore della norma sulla definizione delle liti pendenti, e a quattro mesi dalla scadenza, si è ancora in attesa del provvedimento delle Dogane necessario per disciplinare le modalità di definizione o quanto meno il modello di domanda relativo alle controversie in cui è parte l’agenzia delle Dogane.

Non solo. La domanda relativa alle liti pendenti con l’agenzia delle Entrate può ancora essere presentata soltanto via pec all’ufficio controparte nel procedimento, in quanto non sono state rese note le modalità per la trasmissione telematica.

A norma del comma 186 dell’articolo 1 della legge 197/2022 le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate oppure l’agenzia delle Dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo variabile a seconda dello stato del procedimento e dell’eventuale esito dell’ultimo giudizio

La domanda

Il comma 203 prevede che con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla definizione (contenute nei commi da 186 a 202).

Al riguardo l’agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 30294/2023 all’inizio di febbraio, ha approvato le istruzioni e il modello di domanda per la chiusura delle liti.

Tuttavia il modello riguarda le sole controversie con l’agenzia delle Entrate mentre ancora non vi è un analogo modello relativo alle liti con l’agenzia delle Dogane.

Le conseguenze

Tale mancanza non è irrilevante in quanto se è vero che c’è tempo fino al 30 giugno prossimo per la definizione delle liti pendenti, va tuttavia considerato che per l’accesso alla definizione non è necessario soltanto la pendenza della lite al 1° gennaio 2023 ma anche che il giudizio non sia divenuto definitivo prima della presentazione della domanda.

Per tali ragioni, è opportuno che, in pendenza di giudizio in cassazione, ma soprattutto nei casi in cui l’udienza sia già stata celebrata (e si è in attesa della decisione) la domanda di definizione venga presentata al più presto onde evitare che la sentenza della Cassazione, ove depositata senza disporre il rinvio, faccia diventare definitivo il giudizio e precluda la definizione.

Nel caso in cui invece l’udienza sia fissata nei prossimi giorni e il contribuente non abbia ancora presentato la domanda di definizione è possibile, con specifica istanza, richiedere al giudice la sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

Il processo viene così sospeso fino al 10 luglio 2023. Entro lo stesso termine il contribuente deve depositare nel fascicolo del giudizio copia della domanda di definizione e del versamento (totale o prima rata).

Cosa fare

È evidente che in assenza del modello di domanda da parte dell’agenzia delle Dogane, nei casi in cui il contribuente ha urgenza di presentare l’istanza perché, ad esempio, si è in attesa della decisione della Suprema Corte che potrebbe far divenire definitiva la lite, l’interessato deve in qualche modo adoperarsi onde evitare che il ritardo dell’amministrazione pregiudichi il suo diritto all’accesso alla definizione.

A tal fine potrebbe risultare utile predisporre comunque la domanda (in forma libera contenente tutte le indicazioni previste dalla norma ovvero adattando il modello predisposto dall’agenzia delle Entrate, e inviarlo via Pec all’ufficio delle Dogane controparte nella controversia.

A proposito dell’invio delle domande per le controversie con gli uffici delle Entrate va rilevato che è ancora possibile l’utilizzo della Pec in base a quanto indicato nelle istruzioni dal momento che non sono ancora disponibili le modalità di trasmissione telematica.

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