Imposte

Allungamento possibile per tutti i tipi di credito

Il caso pratico: la rateizzazione

di Giorgio Gavelli

La flessibilità concessa ai cessionari dei crediti (e ai fornitori che hanno concesso lo sconto in fattura) in presenza delle condizioni richieste dall’articolo 9, comma 4 del Dl n. 176/2022 (nella versione rivista dal Dl n. 11/2023) emerge in modo evidente dalla lettura della Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti aggiornata dall’agenzia delle Entrate nei giorni scorsi.

In particolare, una delle previsioni più apprezzate del Provvedimento attuativo del 18 aprile scorso è la possibilità di effettuare scelte distinte non solo per singola posizione creditoria (e questo era scontato), ma anche per singola rata annuale di ciascun credito e, all’interno di questa, anche per la quota non ancora compensata della rata in scadenza, in una o più soluzioni.

Per comprendere bene questo passaggio è opportuno fare un passo indietro e ricordare la distinzione tra crediti tracciabili (essenzialmente quelli comunicati all’agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022, dotati di un codice univoco per rata e di cui è vietata la cessione parziale di ogni singola rata) e crediti non tracciabili (comunicati in precedenza). In piattaforma, i crediti “non tracciabili” accettati vengono tutti di default destinati alla compensazione (salvo diversa comunicazione del soggetto che ne è titolare), mentre per poter operare la compensazione di quelli “tracciabili” è necessario, precedentemente, scegliere tale opzione, altrimenti non si rendono disponibili altro che per la cessione.

La ripartizione in dieci rate annuali introdotta dal Dl n. 176/2022 prevede per i crediti tracciabili che, in prima battuta, l’interessato opti per la compensazione in F24 della singola rata, per poi scegliere la facoltà di ulteriore rateazione decennale. Tenendo presente che:
1
nel caso si scelga erroneamente per l’ulteriore rateazione una rata per cui ciò non è possibile (ad esempio, riferita al 2021), il sistema propone un messaggio di errore;
2
per ogni importo destinato ad essere “spalmato” in dieci anni, il sistema suggerisce di ripartire l’intera rata disponibile, ma questo dato è modificabile. In pratica, in presenza di una rata annuale di 100 il contribuente, se pensa di poter utilizzare 40 in compensazione nel periodo, può decidere di rateizzare solo 60, intervenendo sul campo “importo da rateizzare” e sostituendo 100 con 60 (ottenendo così 10 rate da 6 a decorrere dal periodo d’imposta successivo, non cedibili né ulteriormente rateizzabili). Entro fine anno si può ulteriormente intervenire se, per ipotesi, l’importo di 40 non è stato integralmente compensato.

La ripartizione in dieci rate così ottenuta è immediatamente efficace, per cui il credito originario (nell’esempio: 60) viene sottratto in tempo reale dal plafond disponibile e sostituito dalle nuove rate che ne sono derivate.

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