Imposte

Errori Iva in fattura, i giudici europei tutelano (quasi sempre) il recupero del tributo

Dalla Corte di Giustizia Ue decisioni contrastanti sulla possibilità di detrarre se non si può correggere

di Luca Lavazza e Raffaele Rizzardi

La fattura con un’aliquota più alta di quella corretta, l’errata applicazione dell’Iva a un’operazione esente o non soggetta a imposta, o l’applicazione dell’Iva in regime ordinario in luogo dell’inversione contabile, rischiano di compromettere il fondamentale diritto di detrazione.

La Corte di Giustizia Ue è costante nel chiedere il rispetto dei principi di neutralità dell’Iva (il soggetto passivo non deve sopportarne il peso economico), effettività delle correzioni (le procedure devono garantire il risultato prefisso) e proporzionalità degli oneri rispetto agli obiettivi. Fin dalla sentenza del 13 dicembre 1989, causa C-342/87 (Genius Holding), la Corte sostiene che l’Iva erroneamente addebitata non trova legittimazione in una norma tributaria. Ai fini della correzione, il cliente deve chiedere il rimborso dell’indebito al proprio fornitore nell’ambito del rapporto civilistico (articolo 2033 del Codice civile); mentre il fornitore deve chiedere a rimborso l’Iva indebitamente versata all’Erario (articolo 26 o 30-ter, Dpr 633/72). L’Avvocato generale, nella Genius Holding, aveva invece suggerito che l’Iva fosse “dovuta” (e quindi detraibile), trovando legittimazione nel solo fatto di essere esposta in fattura (articolo 203 della direttiva 2006/112/CE, e articolo 21, comma 7, Dpr 633/72).

Due approcci diversi

Nemmeno la Corte di Giustizia sembra avere intrapreso recentemente una strada univoca. Nell’ordinanza Geocycle Bulgaria (causa C-314/17) e nella sentenza Sc Fatorie Srl (causa C-424/12) si adottano infatti soluzioni opposte, consentendo in un caso e negando nell’altro la detrazione dell’Iva in caso di erronea applicazione dell’imposta in fattura in luogo dell’inversione contabile. Ma il differente approccio va ricondotto ai peculiari fatti di causa.

Secondo la Geocycle, lo Stato membro deve consentire la rettifica delle operazioni in maniera tale da garantire la neutralità; qualora ciò non sia possibile, occorre convalidare anche la doppia detrazione sulla medesima cessione.

Nella Sc Fatorie Srl, non essendo stata corrisposta l’Iva all’Erario da parte del fornitore, non era stato rimosso il rischio di perdita di entrate fiscali. In questo caso, il mancato pagamento dell’Iva da parte del fornitore avrebbe generato un’asimmetria a danno dell’Erario ed è probabilmente questa la circostanza che ha fatto propendere per il no alla detrazione, che vanifica la neutralità.

Qualora non sia possibile la correzione della fattura in cui si addebita erroneamente l’imposta, si può mantenere la detrazione per salvaguardare la posizione di necessaria neutralità del soggetto passivo, salvo che vi sia il pericolo di frodi o il rischio di perdita di entrate fiscali.

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