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Iva errata in fattura: come rimediare dopo la Cassazione

Ancora possibile rivedere gratuitamente il webinar Modulo 24 Iva sugli ultimi orientamenti della giurisprudenza

Al tema dell’Iva addebitata in eccesso è stato dedicato il webinar online di mercoledì 5 maggio, con Luca Lavazza, Barbara Rossi e Raffaele Rizzardi. È possibile rivederlo a questo link

Errare in fattura il regime Iva o l’aliquota di un’operazione - comportamento a dire il vero non così raro, considerata la repentina evoluzione della normativa e della relativa interpretazione - porta al divieto di detrazione e alla conseguente applicazione di sanzioni proporzionali, secondo le ultime posizioni della Cassazione. Questo in totale dispregio dello spirito della normativa interna vigente e dei principi unionali della neutralità dell’imposta e della proporzionalità delle sanzioni.

Sul piano nazionale, infatti, a semplificare le procedure connesse alla specifica irregolarità, è intervenuta la modifica del comma 6 dell’articolo 6 del Dlgs 471/97 che ha previsto, in caso di erronea applicazione dell’imposta (al di fuori delle ipotesi di frode), il riconoscimento della detrazione in capo al cessionario/committente e l’applicazione di una sanzione in misura fissa (da 250 a 10mila euro), anziché quella del 90 per cento.

Tale norma è stata accolta con estremo favore in quanto garantisce la neutralità dell’imposta in maniera immediata (evitando procedure di recupero complesse e preservando la detrazione operata), senza penalizzare da un punto di vista sanzionatorio il cessionario/committente (che ha, di fatto, “subito” le valutazioni sostanziali effettuate dalla controparte).

Fin da subito, in assenza di chiarimenti specifici, si è peraltro dibattuto in merito alla portata applicativa della norma e, più precisamente, se la stessa sia applicabile non solo per le operazioni in cui l’Iva sia stata applicata in misura superiore a quella dovuta (errore di aliquota), ma anche quando non sia dovuta (operazioni esenti, non imponibili e fuori campo).

Recentemente sono intervenuti alcuni chiarimenti giurisprudenziali che, se applicati, restringerebbero notevolmente il contenuto applicativo della disposizione:

- la norma opera solo nel caso in cui l’Iva sia applicata in misura superiore rispetto all’aliquota corretta e non anche in caso di operazione originaria esente o non imponibile (Cassazione, sentenza 24283 del 3 novembre 2020);

- l’Iva sarebbe detraibile unicamente nella misura effettivamente dovuta e non nell’ammontare totale documentato in fattura (Cassazione, sentenza 10439 pubblicata il 21 aprile 2021).

Tali interpretazioni paiono non solo contrarie alla stessa formulazione della norma, ma contrarie al principio di neutralità e proporzionalità cui la norma si era ispirata: in questo senso tra l’altro la Corte di giustizia Ue (si veda sentenza causa C-935/19 del 15 aprile 2021) ha sancito l’illegittimità delle sanzioni proporzionali per cessionario che detrae l’Iva applicata su un’operazione esente.

Questo argomento sarà affrontato dettagliatamente in un webinar il 5 maggio a partire dalle ore 16 per lanciare un confronto allargato sul tema per consentire al comitato scientifico del Modulo 24 Iva del Sole 24 ore l’emanazione di uno specifico Principio di interpretazione.

Il webinar può essere seguito sul sito del Sole 24 Ore o su Linkedin alla pagina del Sole 24 Ore