Imposte

Bonus casa tra asseverazioni e visti: detraibilità da confermare per le «nuove» spese professionali

In attesa di una conferma del Fisco o del legislatore, ci sono buone ragioni per ritenere agevolata la spesa

di Silvio Rivetti

L’agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito se considera detraibili i nuovi costi professionali relativi alle attestazioni di congruità delle spese e ai visti di conformità per gli interventi edilizi diversi dal 110 per cento. Si tratta dei costi che i contribuenti sono ora obbligati a sostenere, in base all’articolo 1 del Dl 157/2021 Antifrodi, per poter esercitare le opzioni di cessione del credito e sconto fattura riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus per colonnine di ricarica e pannelli fotovoltaici.

Nel quadro d’incertezza che connota la materia, tra gli operatori pare al momento prevalere la tesi restrittiva, per cui le spese in oggetto non sarebbero detraibili. In realtà, tale opinione sembra fondarsi più su prese di posizione interlocutorie del Mef e del Servizio bilancio del Senato, che non su reali motivazioni giuridiche.

A ben vedere, infatti, l’argomento di diritto più plausibile che è stato finora usato per sconfortare professionisti e contribuenti è il rilievo per cui il legislatore ha indicato le spese per asseverazioni e visti come detraibili solo nella disciplina del superbonus (all’articolo 119, comma 15, Dl 34/2020); e non ha ripetuto analoga previsione nell’ambito del Dl Antifrodi.

Vale la pena domandarsi se tale omissione sia veramente così significativa. È da ricordare infatti che, pure in campo tributario, trovano applicazione i criteri interpretativi generali contenuti nell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile: per cui la norma va interpretata secondo l’intenzione del legislatore e la ratio della legge; e in via analogica se, in assenza di precisa disposizione, la soluzione del caso può ritrarsi nelle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Ricordando che l’analogia è vietata solo per le norme tributarie impositrici (e non è questo il caso), appare allora evidente che il tema qui analizzato è in tutto e per tutto analogo a quello disciplinato dalle norme regolanti il superbonus e la relativa cessione del credito. Norme da cui sono mutuate le medesime esigenze di tutela che si concretizzano nell’attestare la congruità delle spese detraibili a criteri di valore oggettivi (indicati nei prezzari di riferimento); e nel compattare la documentazione rilevante sotto le lenti di un controllo formale, in sede di visto di conformità.

Del resto, la stessa prassi erariale ha costantemente riconosciuto come detraibili tutti i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, comprese le spese professionali connesse (circolari 24/E/2020 e 7/E/2021): e se le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura ex articolo 121 Dl 34/2020 costituiscono ormai elementi connaturati all’esecuzione delle prestazioni, nonché il volano finanziario delle stesse, appare difficile sostenere che l’intenzione del legislatore, la ratio complessiva del meccanismo di favore, e la natura degli adempimenti, siano differenti nel 110% rispetto ai bonus ordinari.

Inoltre, se si considera che le spese per i nuovi adempimenti sono state imposte ai contribuenti dall’articolo 121, comma 1-ter, del Dl 34/2020 per poter esercitare un loro diritto (cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura, come riconosciuto dallo stesso articolo 121, comma 1), e che tali oneri addizionali sono stati introdotti in funzione antifrode e a tutela delle casse dello Stato, non consentire la detrazione di queste spese significa – allora – addossare il costo dell’intera operazione antifrode in capo ai più, che in frode non sono, con buona pace di quanti invece le frodi le allestiscono.

Sul tema, la recente circolare 16/E/2021 non prende posizione espressa: e anche questo silenzio è stato interpretato come un indiretto segno di sfavore. In realtà, al suo punto 1.2, questa circolare ricorda che l’attestazione della congruità delle spese è già inclusa nell’asseverazione che il tecnico abilitato deve redigere per i lavori ecobonus ordinari: e nessuno ha mai dubitato che il complesso di tali prestazioni professionali non sia detraibile. In definitiva, solo una presa di posizione esplicita delle Entrate o un intervento legislativo in sede di legge di Bilancio potranno chiarire ogni dubbio.

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