Adempimenti

Affitti brevi, in Gazzetta il decreto che istituisce il codice identificativo

Ogni annuncio dovrà avere la codifica e tutte le strutture andranno inserite nella banca dati

di Michela Finizio

I locatori di affitti brevi, albergatori e bed & breakfast saranno inseriti in una banca dati della ricettività, al fine di «perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, il miglioramento dell’offerta turistica e la riduzione dell’offerta turistica irregolare». È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 273 di martedì 16 novembre il decreto 161 del 29 settembre 2021 del ministero del Turismo che disciplina la nascita di questa piattaforma che servirà per mappare le strutture ricettive e gli immobili destinati agli affitti brevi.

La misura era prevista dal decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, che risale a quasi due anni e mezzo fa.

La banca dati per gli affitti brevi

In base ai commi 4-5 dell’articolo 13-quater del Dl 34/2019 la “banca dati” prevede che le unità destinate ad affitto breve presenti nel territorio nazionale vengano identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.

Secondo il decreto, nella banca dati saranno raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:
a) tipologia di alloggio;
b) ubicazione;
c) capacità ricettiva;
d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) soggetto che esercita l’attivita’ ricettiva, anche in forma di locazione breve;
f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico “nazionale”.

L’obbligo del codice riguarderà i locatori di immobili con contratti di durata inferiore a 30 giorni, i titolari di strutture ricettive, i soggetti che esercitano intermediazione immobiliare e i portali telematici, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In pratica, anche ogni annuncio di affitto breve pubblicato online dovrà possedere il codice identificativo ed essere dunque iscritto alla banca dati. In caso di reiterazione della violazione la multa verrà maggiorata del doppio, da mille a 10mila euro.

Gli obblighi per gli «host»

L’introduzione della banca dati, adottata in pieno accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rende omogenei i dati delle strutture ricettive su base nazionale. È previsto, infatti, che la banca dati indichi una serie di parametri idonei ad individuare la struttura ricettiva. Parametri come: la tipologia degli alloggi, l’ubicazione, la capacità ricettiva, gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, il soggetto che esercita l'attività, anche in forma di locazione breve, il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.

Le prossime tappe

Il censimento in una mega banca dati nazionale di tutte le strutture ricettive e gli immobili concessi in locazione per meno di 30 giorni e la loro identificazione con un codice alfanumerico, che andrà a sostituire la selva dei diversi codici ora presenti a livello regionale, rappresentano uno strumento in grado di semplificare l'azione degli operatori oggi alle prese con le differenti normative sul territorio.

La banca dati - si legge nel decreto - sarà realizzata e gestita, attraverso piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente. A questo soggetto le Regioni e le Province autonome dovranno a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l’implementazione della banca dati.

È previsto, inoltre, che un protocollo d’intesa tra Stato, Regioni e Province autonome - da sottoscrivere entro 90 giorni dalla pubblicazione del Dm - provveda a specificare in modo omogeneo a livello nazionale criteri idonei e parametri tecnici per definire le macro-tipologie della ricettività extra-alberghiera.

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