Imposte

Auto, scelta green senza vantaggi su deduzione costi e detrazione Iva

Nessuna facilitazione per i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo

di Stefano Sirocchi

Le auto inquinanti non sono più gravate dall’ecotassa a partire dal 1° gennaio scorso, l’ecobonus per l’acquisto di auto green è ancora in attesa di essere rifinanziato e non si registra alcuna convenienza fiscale per imprese e professionisti nello scegliere un veicolo ecologico, né a livello di deducibilità dei costi e neppure in termini di detraibilità dell’Iva. In breve, la situazione degli incentivi e disincentivi auto è in pieno stallo. Peculiarità tipica italiana che ci allontana dai nostri partner europei e che probabilmente è figlia di una visione del settore troppo limitata e di breve respiro, nonostante gli imperativi europei sulla transizione ecologica e lo stop alle auto nuove con motore a combustione interna entro il 2035.

Con riferimento all’ecotassa, gli acquirenti di automobili nuove considerate inquinanti sono assoggettati all’imposta se l’acquisto e l’immatricolazione sono avvenute nel periodo ricompreso tra il 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 (comma 1042 e successivi dell’articolo 1, legge 145/2018).

Si deve trattare di veicoli nuovi di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) con emissioni di Co2 eccedenti il limite di 160 g/km per il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020 e 190 g/km per l’anno 2021.

L’innalzamento della soglia a 190 g/km è stata fissata per allineare nella sostanza i risultati prodotti dai diversi sistemi di misurazione utilizzati per l’omologazione in quanto il nuovo ciclo di prova Wltp obbligatorio dal 1° gennaio 2021 è più stringente (e restituisce valori più elevati) rispetto al precedente metodo Nedc.

L’imposta varia da 1.100 euro a 2.500 euro ed è graduata in base alle diverse fasce fiscali di emissioni di Co2. Con riferimento al 2021 sono: da 191 a 210 g/km, 1.100 euro; da 211 a 240 g/km, 1.600 euro; da 240 a 290 g/km, 2.000 euro; superiore a 290 g/km, 2.500 euro. Il soggetto passivo è l’acquirente, in proprietà o in leasing, e l’imposta è dovuta relativamente ai veicoli M1 immatricolati in Italia anche se già immatricolati in un altro Stato.

Nel caso di acquisto dell’auto nel 2021 e immatricolazione nel 2022 l’ecotassa non è dovuta visto che in sede di prima applicazione l’agenzia delle Entrate ha chiarito che entrambi i momenti devono ricadere nello stesso arco temporale individuato dal comma 1042 (risoluzione 32/2019).

Inoltre, nessuna facilitazione è prevista per i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. Sul piano della deducibilità dei costi relativi a autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori la lettera b), comma 1, articolo 164 del Tuir, non prevede alcuna differenziazione di trattamento se i veicoli sono green oppure inquinanti. Lo stesso per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo, la cui deducibilità è fissa al 70% nel caso si assegnazione al lavoratore, anche non continuativa, per la maggior parte del periodo di imposta.

Anche ai fini Iva la variabile ecologica non è rilevante e l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c) e d) del Dpr 633/72 consente l’esercizio alla detrazione dell’imposta assolta relativa all’acquisto o importazione di veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione (e diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) nella misura del 40%, a prescindere dal loro livello di emissioni di Co2.

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