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Fondi di investimento, servizi esternalizzati senza Iva solo se legati alla gestione

La Corte di giustizia Ue ha chiarito che per l’esenzione va verificato il «nesso intrinseco» e l’esclusività


Con le sentenze riunite C-58/2020 e C-59/2020 del 17 giugno 2021, la Corte di giustizia Ue ha affrontato il tema dell’esenzione da Iva per i servizi esternalizzati da fondi di investimento, chiarendo che i servizi forniti da terzi a società di gestione di fondi comuni godono dell’esenzione quando hanno un nesso intrinseco con la gestione di tali specifici fondi e siano forniti esclusivamente ai fini della gestione di fondi comuni di investimenti.

I casi

I giudici del Lussemburgo hanno affrontato il caso di prestazioni esternalizzate aventi ad oggetto, nella prima causa, il calcolo di valori rilevanti ai fini della tassazione dei redditi dei partecipanti ai fondi, quali le dichiarazioni fiscali; nella seconda, la concessione del diritto d’uso di un software per la valutazione dei rischi e delle prestazioni.

Queste prestazioni venivano fatturate dal terzo alla società di gestione del fondo in regime di esenzione Iva, ritenendo applicabile la normativa di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/Ce. Le amministrazioni finanziarie, tuttavia, hanno ritenuto inapplicabile il regime d’esenzione Iva in quanto le citate prestazioni rientrerebbero nell’ambito della professione di consulente fiscale o revisore dei conti ovvero non sarebbero specifiche ed essenziali per la gestione dei fondi comuni d’investimento e, comunque, non sarebbero sufficientemente autonome per rientrare nell’ambito applicativo dell’esenzione.

La norma

I servizi di gestione forniti da un gestore esterno rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/Ce. Tuttavia, per essere qualificati come operazioni esenti, i servizi forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento.

Con riferimento al primo requisito, la Corte di giustizia ha chiarito che il carattere “distinto” non può essere interpretato nel senso che, per rientrare nell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/Ce, una prestazione di servizi specifica ed essenziale per la gestione di fondi comuni d’investimento debba essere interamente esternalizzata.

In merito al carattere specifico ed essenziale delle prestazioni citatate, i giudici del Lussemburgo hanno precisato che occorre verificare se detti servizi siano collegati con l’attività del fondo di gestione, ovvero se vi sia un “nesso intrinseco” che abbia l’effetto di assicurare l’adempimento di funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo comune di investimento.

Secondo la Corte di giustizia, nella nozione di gestione di un fondo comune d’investimento, ai sensi del citato articolo 135, par. 1, lettera g), della direttiva 2006/112/Ce, rientrano non solo la gestione degli investimenti, comprendente la scelta e la cessione degli elementi patrimoniali oggetto di tale gestione, ma anche le prestazioni di amministrazione e contabilità, quali la determinazione degli utili e del prezzo delle quote o delle azioni del fondo, le valutazioni dei patrimoni, la contabilità, la preparazione di dichiarazioni per la distribuzione degli utili, il rilascio di informazioni e di documentazioni per i conti periodici e per le dichiarazioni fiscali, statistiche e Iva, nonché la preparazione delle previsioni di utili.In ogni caso, il giudice nazionale avrà l’onere di verificare la sussistenza dei requisiti, e, in particolare, la presenza “nesso intrinseco”, da valutare rispetto all’attività di gestione dei fondi comuni d’investimento.