Controlli e liti

Sanatoria ricerca e sviluppo, il controllo mette fuori gioco la certificazione

In Gazzetta la conversione del Dl 144 con la proroga dei termini di riversamento. La certificazione non può essere richiesta in caso di contestazioni sui bonus

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Con il differimento del termine per il riversamento del credito di imposta viene estesa anche la possibilità di acquisire una certificazione attestante la qualificazione degli investimenti effettuati ai fini della classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di una importante previsione contenuta nell’articolo 38 modificato nella conversione del Dl Aiuti ter (la legge 17 novembre 2022 n. 175 è stata pubblicata il 17 novembre sulla Gazzetta), che però in concreto potrebbe porre vari dubbi. La nuova norma proroga di un anno l’adesione alla sanatoria del credito R&S. Di conseguenza sono prorogati anche le date dei vari pagamenti (rateali o unica soluzione) e degli interessi.

La novità sostanziale concerne, tuttavia, la possibilità di effettuare anche per il credito di imposta degli scorsi anni (quelli potenzialmente oggetto di riversamento ex Dl 145/2013) la certificazione introdotta dal Dl 73/2022 per i nuovi crediti.

Tale certificazione è stata introdotta qualche mese fa per tutelare le imprese e prevenire future contestazioni sulla corretta fruizione dei crediti. Essa viene rilasciata da enti pubblici e privati in possesso di specifici requisiti ed esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, salvo che, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, venga rilasciata per attività diversa da quella realizzata.

L’estensione anche al precedente credito R&S pone tuttavia alcune questioni operative.

Innanzitutto, la certificazione può essere richiesta se non siano state già constatate violazioni sull’utilizzo dei crediti d’imposta e comunque non siano iniziati accessi, controlli ecc. di cui l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Ne consegue che tutte le imprese (a quanto risulta parecchie) nei cui confronti sono giunte richieste di documentazione per l’esecuzione di controlli, o che già si sono viste contestare violazioni, non potranno avvalersi della certificazione.

Appare tuttavia evidente che se un’impresa ottenga, comunque, la certificazione, si creerebbe un utile documento ai fini difensivi nonostante non esplichi ufficialmente gli effetti “inibitori” previsti dalla norma.

Al contrario coloro che non hanno ricevuto alcun invito, controllo, accesso ecc potranno farsi attestare la spettanza del credito con tutte le positive conseguenze previste.

Tuttavia, la questione più dibattuta in merito alla spettanza del precedente credito R&S attiene la novità della ricerca (assoluta secondo le previsioni del manuale di Frascati e dell’agenzia delle Entrate, ovvero relativa al settore di riferimento o all’azienda secondo i contribuenti).

Pertanto, i certificatori nell’attestare la conformità della ricerca svolta, alle previsioni normative, dovranno decidere quale delle due interpretazioni sia corretta.

Va da sé che in tutte le ipotesi in cui i certificatori attesteranno la corretta classificazione dell’attività svolta non avrà più senso aderire alla sanatoria in corso in quanto per il futuro gli uffici non potranno svolgere contestazioni al riguardo.

Si tratta, però, di comprendere le conseguenze nel caso in cui gli attestatori, optino per una interpretazione che successivamente venga smentita dalla Corte di cassazione. Si pensi, ad esempio, che venga attestata la corretta spettanza (classificazione) del credito rispetto a una ricerca che ha prodotto una novità non assoluta a livello “mondiale” (come preteso dall’agenzia delle Entrate).

Nell’ipotesi in cui, tra qualche mese, i giudici di legittimità giungano a conclusioni opposte, occorrerà domandarsi se, una simile attestazione, sarà ancora idonea a “inibire” la contestazione dell’amministrazione finanziaria o invece non avrà più alcun valore. Il rischio ovviamente è che i certificatori, prudenzialmente, assumano posizioni conformi alle pretese dell’agenzia.

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