Controlli e liti

Antiriciclaggio, operatori in criptovalute con obbligo di emersione

Il decreto del Mef prevede 60 giorni per la comunicazioneal registro speciale Oam. Relazione trimestrale a forze di polizia e magistratura

di Alessandro Galimberti

Dopo più di tre anni di complicata gestazione il Mef, come anticipato dal Sole 24 Ore (si veda l’articolo), si appresta a pubblicare il decreto Criptovalute «recante modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, nonché le forme di cooperazione tra il ministero dell’Economia e delle finanze e le forze di polizia».

Si conclude così il recepimento della V Direttiva europea antiriciclaggio e si compie l’inquadramento complessivo delle criptovalute, terreno in cui il legislatore italiano era stato capofila e iniziatore nel 2017 (Dlgs 90, recepimento della IV Direttiva), con la previsione di obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette a carico dei prestatori di servizi di valuta virtuale, limitatamente (allora) allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali.

Il decreto, firmato a metà gennaio dal ministro Daniele Franco, fa seguito alla consultazione pubblica terminata nel febbraio di 4 anni fa e che determinò la parziale revisione dello schema, tenuto conto anche dell’evoluzione del contesto e del quadro di riferimento a livello europeo ed internazionale in materia di virtual asset e di virtual asset service provider. Ultimi step prima del decreto, i pareri favorevoli dell’Oam e infine del Garante privacy (provvedimento n. 380 del 28 ottobre 2021).

Proprio l’Oam è il fulcro del controllo sugli operatori e sulle attività svolte nel mondo delle criptovalute, considerato che l’organismo degli agenti e dei mediatori creditizi dovrà istituire entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto il registro speciale. La comunicazione di inizio attività (o entro 60 giorni per chi già sta esercitando) e la successiva iscrizione al registro sono condizioni essenziali per l’esercizio di attività legale da parte dei prestatori professionali dei servizi cripto.

L’organismo dovrà garantire la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro e dovrà trasmettere al ministero dell’Economia e delle finanze una relazione semestrale contenente i dati relativi agli operatori che si sono iscritti.

Gli operatori dovranno quindi trasmettere all’Oam per via telematica tutti i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana, ed in particolare: i dati identificativi del cliente, i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.

La trasmissione dei dati dovrà essere trimestrale e l’Oam conserverà i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.

L’Organismo dovrà collaborare con le autorità di vigilanza, Guardia di Finanza, Polizia valutaria e con la Direzione nazionale antimafia e Antiterrorismo «per agevolare l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, fornendo, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro».

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