Campione d’Italia, la riduzione forfettaria del cambio è del 30%
Le Entrate aggiornano la misura applicabile in base al differenziale di cambio tra franco svizzero ed euro
La riduzione forfettaria del cambio da applicare - in base ai commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del Tuir - ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, è pari al 30 per cento.
A stabilirlo è un provvedimento del direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, su conforme parere della Banca d’Italia.
Il provvedimento, diramato il 15 febbraio, è stato emanato in base al comma 632 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 (con successive modifiche e conversione). In particolare, il comma 632, e successive modificazioni, dispone che la riduzione forfettaria, definita nella misura del 30 per cento dai commi 1 e 2 dell’articolo 188-bis del Tuir, sia maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro. Tale riduzione forfettaria non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.