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Fondazioni di origine bancaria, scatta il credito d’imposta al 75% per le fusioni

Agevolazione fino a esaurimento delle risorse (6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027) secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano le delibere ad Acri

Legge di Bilancio 2023, al via il nuovo bonus per le operazioni di fusione delle fondazioni di origine bancaria (Fob). È una delle novità introdotte dalla legge di Bilancio per agevolare l’«accorpamento» di Fob di minori dimensioni e carenti di adeguata capacità tecnica, operativa ed erogativa (articolo 1, commi 396-401, della legge 197/2022). In particolare, la misura prevista dal legislatore consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate. Con la specifica che la misura interessa le operazioni di fusione di fondazioni dotate di un patrimonio contabile non superiore ai 50 milioni di euro e che abbiano subìto una riduzione di almeno il 30% delle erogazioni deliberate tra il 2017 e 2021.

L’agevolazione fiscale è assegnata fino a esaurimento delle risorse disponibili – pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 – secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (Acri) le delibere di impegno a effettuare le erogazioni. Spetta poi ad Acri trasmettere all’agenzia delle Entrate l’elenco delle Fob incorporanti che hanno effettuato i versamenti per consentire la fruizione del beneficio fiscale. Circa le modalità di utilizzo, il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi in cui il credito è utilizzato.

Si tratta di un’agevolazione che si aggiunge peraltro a quello già contemplata dal Codice del Terzo settore. Vale a dire quel beneficio spettante alle Fob sempre sotto forma di credito d’imposta e pari al 100% dei versamenti che – a prescindere dalla natura obbligatoria, integrativa o volontaria – sono effettuati al Fondo unico nazionale (articolo 62, comma 6, Dlgs 117/2017 o Cts). Bonus, questo, che è già efficace dal 2018 non rientrando nel pacchetto delle misure fiscali soggette all’autorizzazione della Commissione Ue per la loro efficacia. Si tratta in ogni caso di una disposizione che se pure interessi le stesse tipologie di enti della legge di Bilancio 2023, risponde a logiche a ben vedere completamente diverse. Mentre quest’ultima agevolazione intende favorire, sotto il profilo fiscale, l’aggregazione delle Fob di minori dimensioni, quella del Cts si propone invece di incentivare le erogazioni da parte delle Fob stesse a valere sul Fondo che stanzia risorse a favore dei Centri servizi per il volontariato (Csv). Per il resto, le due misure coincidono sotto il profilo operativo: in entrambi i casi, il tax credit è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi e utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro determinati limiti fissati ex lege.