Quote, niente rimborso con la rivalutazione-bis da parte del donatario
La Cassazione, con l’ordinanza 31054 conferma che l’imposta sostitutiva ha carattere personale: <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">non è dunque consentita </span> <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">un’ipotesi di subentro</span>
Il donatario di una quota di partecipazione non può chiedere a rimborso l’imposta sostitutiva versata dal donante, qualora il primo provveda ad effettuare una seconda rivalutazione della medesima quota. Il rimborso spetta infatti unicamente se il richiedente coincide con il soggetto che ha eseguito il primo pagamento. La precisazione, contenuta nell’ordinanza della Cassazione n. 31054, è utile anche in vista della scadenza del 15 novembre per il pagamento della rivalutazione delle quote possedute...