Dieci anni dall’istanza originaria per impugnare il rimborso parziale
Va contestato il silenzio-rifiuto che si configura <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">una volta decorsi 90 giorni</span>
In caso di rimborso parziale di imposte, il contribuente è tenuto a impugnare il silenzio-diniego che si è formato sulla parte non rimborsata entro i dieci anni dalla proposizione dell’istanza di rimborso. Ciò anche nel caso in cui il contribuente, a fronte di una istanza di rimborso, si veda restituire solo parte della pretesa originariamente richiesta, senza che gli venga notificato alcun atto che neghi il rimborso del residuo. Questo è il principio di diritto reso dalla Cgt di Roma con la sentenza...