Con la notifica al curatore e non al fallito, l’atto è solo inefficace non nullo
La sentenza n. 21333 della Cassazione: l’ente fallito può impugnare nell’inerzia, degli organi fallimentari
In caso di fallimento, l'ufficio non è obbligato a notificare, a pena di nullità, l'avviso di accertamento anche al fallito, oltre che al curatore. La mancata notificazione al fallito, pertanto, non comporta, nei confronti di quest'ultimo, la decadenza del potere di controllo ma unicamente l'inefficacia dell'atto.
Questa l'interessante precisazione della sentenza n. 21333 depositata il 30 luglio dalla Corte di Cassazione che ha tra l'altro confermato l'orientamento delle Sezioni Unite n. 11287/2023...