Adempimenti

Comunicazioni Enea sul 50% aperte alla correzione di errori

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di Mauro Pizzin

Nel caso siano stati commessi errori formali nella comunicazione che il contribuente deve inviare all’Enea per il bonus casa 2018, si potranno correggere ritrasmettendo il documento all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile entro il 31 ottobre 2019, prima scadenza della dichiarazione dei redditi. Lo ha chiarito a Radio24 il responsabile del Laboratorio supporto attività programmatiche per l’efficienza energetica di Enea, Domenico Prisinzano, durante la puntata di ieri della trasmissione «Due di denari».

La comunicazione all’Enea costituisce una novità introdotta dalla legge di Bilancio 2018 ed è destinata ai lavori edili “generici” che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia, i quali danno diritto alla detrazione fiscale standard del 50% (articolo 16 del Tuir). Essa va ad affiancare la comunicazione per l’ecobonus, destinata invece a specifici interventi di efficienza energetica.

La comunicazione riguarda numerose tipologie di interventi, fra cui quelli su serramenti e infissi, caldaie a condensazione, pompe di calore e impianti fotovoltaici. Vanno comunicati, inoltre, i dati di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici acquistati dal 1° gennaio 2018 e legati a lavori edilizi iniziati dal 1° gennaio 2017.

Il sito su cui va compilata la dichiarazione (ristrutturazioni2018.enea.it) è online dal 21 novembre e i dati vanno trasmessi entro 90 giorni: in questo caso, per tutti gli interventi già conclusi, la scadenza è quella del 19 febbraio prossimo. Per i lavori successivi al 21 novembre 2018 si entra, invece, a regime e la comunicazione andrà inviata entro quello stesso lasso di tempo.

Prisinzano ha fornito alcuni chiarimenti anche sulla data da cui vanno computati i 90 giorni: in linea generale, se i lavori da documentare all’Enea sono legati a una comunicazione asseverata di inizio e fine lavori, come nel caso della Cila, il termine partirà da quella data, mentre se non esiste un obbligo di questo tipo si deve guardare alla dichiarazione di conformità, che vale anche come verbale di collaudo.

Il nuovo adempimento - è bene ribadirlo - costituisce un obbligo di legge, anche se in mancanza non è stata prevista espressamente la decadenza del diritto alla detrazione nella «Guida alle ristrutturazioni» delle Entrate. Una scelta coerente, se vogliamo, con l’obiettivo della comunicazione, che secondo quanto dichiarato a suo tempo dal sottosegretario del Mise, Davide Crippa, non è quello di controllare, «ma di dimostrare che gli interventi producono effettivamente efficienza energetica, in modo da poter realizzare una politica degli incentivi aderente alle reali esigenze» (si veda Il Sole 24 Ore del 22 novembre 2019).

Si ritiene, sul punto, che se anche l’invio andasse considerato a pena di decadenza si potrebbe comunque porre rimedio con una remissione in bonis, pagando una multa di 250 euro sempre entro il 31 ottobre 2019.

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