Origine doganale, la lavorazione sostanziale consente deroghe
Arrivano conclusioni per certi versi dirompenti dalla Corte di Giustizia Ue che adotta un approccio di tipo sostanzialistico
Le norme in materia di origine non preferenziale vincolanti (allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446), sono da considerarsi non valide quando non conformi a quanto disciplinato entro la norma ex articolo 60, paragrafo 2, del Codice doganale, in particolare alla luce del criterio discriminante dell’«ultima trasformazione sostanziale».
Sono queste le conclusioni, per certi versi dirompenti, per altri in linea con altri pochi precedenti (causa C-373), cui addiviene la Corte di giustizia dell...