Controlli e liti

Sì al «riacquisto» del ramo dall’azienda prima ceduta

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Non è elusiva la cessione di una partecipazione totalitaria in una società, seguita da un aumento di capitale della società cedente che vede il conferimento a sé del ramo di azienda facente parte della società ceduta. Si tratta, infatti, di un complesso di operazioni non caratterizzato da una «indifferenza civilistica» tra situazione ante e post riorganizzazione. Inoltre, l’onere della prova, che spetta all’agenzia delle Entrate in caso di disconoscimento degli effetti di un’operazione societaria complessa, non può essere soddisfatto dalla allegazione di un unico elemento indiziario, ma occorrono più indizi tra loro concordanti. Sono i princìpi affermati dalla Ctr Emilia Romagna 2756/5/2018 (presidente e relatore D’Orazi).

Nel 2003 una società cede al prezzo P la partecipazione totalitaria detenuta in un'altra società dopo averne ripianato le perdite. In seguito, la società cedente delibera un aumento di capitale e riceve in conferimento il ramo di azienda già appartenente alla società ceduta, ad un valore di perizia pari a 10P. L’agenzia delle Entrate contesta l’operazione sotto il profilo dell’elusione fiscale (in base all’allora vigente articolo 37-bis del Dpr 600/1973), ritenendo anomalo il «riacquisto», seppure tramite conferimento, a un valore assai maggiore, dello stesso ramo di azienda di cui già si disponeva tramite il veicolo societario e che era stato ceduto a un prezzo ben più contenuto. Secondo l’Agenzia, l’operazione avrebbe comportato un indebito risparmio d’imposta per la società cedente/conferitaria.

La società impugna l’avviso di accertamento, ritenendo sussistenti valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione. Il contribuente ottiene ragione in entrambi i gradi di merito, ma l’Agenzia presenta ricorso per Cassazione e ottiene il rinvio della causa avanti la Ctr che, tuttavia, conferma nuovamente l’operato della società. Secondo la Ctr, nel caso di specie non c’è elusione, già solo per il fatto che l’esito finale dell'operazione non coincide con il suo assetto iniziale, quindi non vi è «circolarità».

Infatti, all’esito del complesso di operazioni la società cedente/conferitaria ha modificato la propria compagine sociale, con l’ingresso della conferente a seguito del conferimento del ramo di azienda. Su queste basi, conclude la Ctr, nella fattispecie non si realizza quella «indifferenza civilistica» che consentirebbe di ritenere elusiva un’operazione, poiché priva di significato civilistico.

Per la Ctr sono altresì prive di pregio le osservazioni dell’Agenzia in merito a una valorizzazione troppo bassa della partecipazione all’atto della compravendita, con conseguente compressione della plusvalenza realizzata dalla società. Ciò in quanto, a dimostrazione del presunto maggior valore della partecipazione, l’Agenzia non può limitarsi a richiamare la più elevata valorizzazione del ramo di azienda effettuata successivamente, in sede di conferimento. Si tratta di un elemento indiziario che, per quanto suggestivo, non può da solo legittimare la pretesa fiscale, essendo di contro necessario che l’Agenzia, cui incombe l’onere della prova, fornisca più elementi tra loro concordanti.

Ctr Emilia Romagna 2756/5/2018

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