ApprofondimentoControlli e liti

Nullità e annullabilità degli atti, presupposti ed effetti

di Giulia Pulerà

N. 6

settimana-fiscale

Con l’approvazione definitiva del decreto di riforma dello Statuto si introduce ufficialmente in campo tributario la differenza tra irregolarità, annullabilità e nullità degli atti impositivi/sanzionatori. Sinora non esisteva una distinzione normativa dei vizi degli atti impositivi, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nel processo amministrativo nel quale (articolo 31, comma 4, del Codice del processo amministrativo) la nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. Di conseguenza, nel processo tributario, l’interessato doveva necessariamente eccepire il vizio lamentato nel ricorso introduttivo. In altre parole, ritenere un atto nullo o annullabile era del tutto indifferente, in quanto anche l’atto viziato da nullità, in assenza di eccezione di parte, si «regolarizzava».

Annullabilità

Con il nuovo articolo 7-bis dello Statuto gli atti dell’Amministrazione impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

Come far valere l’annullabilità

Sotto un profilo procedurale, l’annullabilità, al pari dell’infondatezza della pretesa erariale, va eccepita nel ricorso introduttivo.

Evidentemente, il ricorrente dovrà adeguatamente spiegare le proprie ragioni e il motivo esatto...