Autonomi nei centri dell’alluvione, volata finale per l’indennità una tantum
1In sintesi
Domanda per l’indennità una tantum prevista dal decreto alluvione al rush finale. I lavoratori autonomi - colpiti dall’emergenza idrogeologica del maggio scorso – hanno tempo fino al 30 settembre 2023 per presentare una apposita richiesta in via telematica.
Come vedremo, l’accesso all’indennità è subordinata al possesso di specifici requisiti relativi all’ambito territoriale, alla sospensione dell’attività e all’iscrizione obbligatoria a un ente previdenziale.
2Il bonus
L’articolo 8 del Dl 61/2023 ha previsto una misura di sostegno, oltre che per i dipendenti, anche per i lavoratori autonomi localizzati nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali.
Il ristoro serve a compensare i minori introiti derivanti dall’interruzione dell’attività lavorativa.
L’Inps ha dettato le istruzioni operative con la circolare 54 dell’8 giugno scorso.
Nel limite delle risorse stabilite, il bonus spetta nella misura che varia tra i 500 e i 3mila euro, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
In particolare, con riferimento al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, l’indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3mila euro ed è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per il 2023.
Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
3I soggetti beneficiari
L’aiuto economico è devoluto in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall’Inps o da enti di previdenza di diritto privato).
Nello specifico, si tratta di:
• titolari di attività di impresa, iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani o dei commercianti (compresi coadiuvanti e coadiutori). In questa categoria rientrano anche i lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi gli Iap e coadiuvanti e coadiutori), come pure i pescatori autonomi di cui alla legge 250/1958;
• lavoratori autonomi o professionisti (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici) iscritti alla gestione separata Inps oppure alla gestione speciale ex Enpals. I professionisti sono quelli “con cassa”, iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Dlgs 509/1994 e al Dlgs 103/1996);
• collaboratori coordinati e continuativi (di cui all’articolo 409 Codice di procedura civile), iscritti alla gestione separata Inps, Inpgi e Enpapi, ovvero iscritti presso le casse professionali autonome. Sono inclusi anche i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
• titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla gestione Ivs commercianti, come pure i venditori “porta a porta” (venditori a domicilio) iscritti obbligatoriamente alla gestione separata Inps.
Per beneficiare dell’indennizzo i lavoratori, alla data del 1° maggio 2023 (data in cui deve essere già stata avviata la propria attività), devono avere la residenza, il domicilio ovvero devono operare, esclusivamente o prevalentemente (quest’ultima espressione si riferisce agli agenti e ai rappresentanti), in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 del decreto Alluvioni (si veda infra).
Inoltre, devono aver dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
4Le zone colpite dagli eventi alluvionali
Gli eventi alluvionali hanno coinvolto numerosi comuni dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana. L’elenco, contenuto nell’allegato 1 al Dl 61/2023, riguarda alcuni territori dei seguenti comuni:
• per l’Emilia Romagna: Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini:
• per le Marche: Pesaro Urbino;
• per la Toscana: Firenze.
5La presentazione della domanda
Entro il 30 settembre 2023 è possibile presentare la domanda volta ad ottenere l’indennità una tantum introdotta dal decreto Alluvioni.
La domanda va presentata - esclusivamente in via telematica - all’Inps. Il beneficiario può scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda per due o più periodi o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.
Vanno utilizzati i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto; sono ammesse modalità alternative di presentazione, ossia tramite:
• il servizio messo a disposizione dall’Istituto di previdenza all’interno della sezione «Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche». Il percorso da seguire inizia con l’accesso - tramite Spid, Cie o Cns – nel sito web www.inps.it nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”. Poi si prosegue nel percorso “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”, si seleziona la voce «Strumenti» e «Vedi tutti», per arrivare a «Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche»;
• il contact center multicanale, telefonando al numero verde gratuitamente ovvero al numero da rete mobile, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori;
• un patronato.
Anche nella procedura on line il richiedente deve inserire il Comune presso il quale lo stesso:
• era residente o domiciliato;
• svolgeva l'attività lavorativa.
Va precisato che il requisito relativo alla residenza è verificato direttamente dall’Inps al momento presentazione della domanda; diversamente, i requisiti relativi al domicilio e alla sospensione dell’attività dovranno essere autocertificati dall’interessato, in sede di compilazione dell’istanza, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000. Inoltre, andrà inserito il periodo o i periodi (attraverso la funzione «Aggiungi evento») di sospensione a causa degli eventi alluvionali, indicando nel dettaglio i giorni di inizio e fine.
I periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
Nel caso in cui vengono valorizzati più periodi di sospensione, questi devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro.
L’Inps effettuerà dei controlli a campione attraverso i quali chiederà al fruitore della misura di sostegno di provare la sospensione dell’attività lavorativa mediante documenti di qualsiasi natura quali, ad esempio, la comunicazione di attivazione dell’assicurazione; i provvedimenti pubblici di autorità; le dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società; le registrazioni audiovisive; le lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; le fatture per interventi straordinari legati al ripristino e qualsiasi tipo di documentazione idonea a dimostrare la sospensione (messaggio Inps 2458 dello scorso 30 giugno).
L’Istituto effettuerà verifiche circa la sussistenza degli ulteriori requisiti, anche in collaborazione con enti e istituzioni esterni e in caso di assenza avvierà la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità (fermo restando le sanzioni, anche penali).
6L’erogazione dell’indennità
Nella domanda il richiedente dovrà scegliere le modalità di pagamento dell’indennità tra:
• accredito su conto corrente bancario (indicando il codice Iban);
• bonifico domiciliato presso Ufficio Postale.
L’indennità una tantum sarà corrisposta dall’Inps:
• sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata e di quella a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento;
• nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023.
L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa non procedendo all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso al beneficio qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa.
7Gli effetti fiscali
Inizialmente, stante il silenzio della norma secondo il testo originario del decreto Alluvioni, l’Inps aveva precisato che l’indennità costituiva reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito (messaggio Inps 2458/2023).
In sede di conversione - a mezzo della legge 100/2023 - il legislatore è intervenuto mediante una modifica all’articolo 8, Dl 61/2023, prevedendo espressamente la non concorrenza del bonus alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.