La Cassazione, attraverso la sentenza n. 2878/2024, ritiene che, ai fini accertativi e sanzionatori, è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario, ancorché acquisito dall’Amministrazione finanziaria in modo irrituale, e che, per integrare una presunzione semplice, gli elementi di prova concordanti non devono necessariamente essere più di uno. La pronuncia approda a soluzioni a favore del Fisco, che non appaiono più in linea con le nuove norme sostanziali (articolo 2, comma 2, Tuir), procedimentali (articolo 7-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente) e processuali (articolo 7, comma 5-bis, Dlgs 546/1992), introdotte di recente in attuazione della Riforma fiscale.
La sentenza della Cassazione n. 2878/2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2878 del 31 gennaio 2024, è tornata a pronunciarsi sull’utilizzabilità degli elementi indiziari desumibili dalle c.d. «Liste» e della loro valenza probatoria, ai fini del fondamento di una pretesa impo-sanzionatoria.
La pronuncia riguarda una vicenda relativa ad un avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggior reddito di capitale ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2006, e ad un atto di contestazione...