Adempimenti

Gli Isa chiedono più dati sugli oneri di gestione

di Lorenzo Pegorin


Nuovi Isa al via. Inizia così, ufficialmente, la nuova stagione che manda definitivamente in soffitta gli studi di settore. Nella tarda serata di ieri, con l’approvazione di due distinti provvedimenti, l’agenzia delle entrate ha licenziato i modelli definitivi con le relative istruzioni degli Isa 2019 redditi 2018 ( provvedimento 23271/2019 ) e al contempo stabilito il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità a partire dal periodo d’imposta 2019 ( provvedimento 23723/2019 ).

Il passaggio dagli studi di settore agli Isa introduce una nuova metodologia statistico-economica che misurerà il grado di affidabilità/compliance fiscale di imprese e professionisti su una scala da 1 a 10. La “pagella del contribuente” stabilirà la possibilità o meno di accesso a benefici premiali ed agevolazioni.
Se di svolta si tratta sotto il profilo sistemico e dell’utilizzo rispetto agli studi di settore, altrettanto non si può dire per quanto riguarda l’aspetto pratico-compilativo dei modelli.

Gli Isa, infatti, per veste grafica e per dati richiesti ricordano molto gli studi settore. In questo senso si riscontra, in relazione ai dati extracontabili, l’opera di semplificazione già iniziata con gli ultimi modelli degli studi di settore. Diminuiscono tendenzialmente le informazioni chieste nel quadro C (elementi specifici dell’attività), mentre il quadro D diventa quello dei beni strumentali, ed il quadro E viene riservato ai dati per la revisione dei modelli in “manutenzione” dal periodo d’imposta successivo.

In relazione ai dati contabili, pur rimanendo di fatto invariata la struttura contabile (quadro F per le imprese e quadro G per i professionisti) aumenta, invece, il dettaglio richiesto per oneri e costi residuali.

Si registra, infatti, un aumento delle informazioni sul rigo F23 (oneri diversi di gestione) dove sono ben 8 i campi di dettaglio richiesti, contro i 4 del passato. Vengono così inseriti degli appositi righi “interni” dove indicare le “maggiorazioni fiscali”, le minusvalenze da operazioni straordinarie e gli oneri per imposte e tasse.

Si moltiplicano i righi di dettaglio anche nel modello dei professionisti. Nel nuovo rigo G12 degli Isa viene infatti richiesto l’importo degli interessi passivi pagati, delle maggiorazioni fiscali applicabili, degli oneri per imposte e tasse deducibili, oltre che dei canoni di locazione finanziaria e non, rispettivamente relativi a beni immobili e ai beni strumentali mobili.
Al quadro F (righi da F35 a F39) sarà riservato anche il ruolo di dover raccogliere le informazioni per la gestione del passaggio dalla cassa alla competenza e viceversa. In altre parole si tratta di quei contribuenti che da un anno all’altro passano dalla contabilità ordinaria a quella semplificata ed all’opposto dalla semplificata all’ordinaria.
Con il secondo provvedimento del 30 gennaio 2019 approvato ieri, l’agenzia ha altresì dato attuazione alla disposizione di legge la quale prevede che, ogni biennio deve essere fatta la revisione degli isa.
Sono stati così individuate le attività economiche per le quali devono essere revisionati gli Isa da applicare a partire dall’annualità di imposta 2019.
In particolare, il provvedimento prevede l’elaborazione di 89 Isa (da approvare successivamente con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze) ossia:
•15 del settore delle manifatture
•25 di quello dei servizi
•18 per attività professionali
•31 per attività economiche del comparto del commercio.

Le attività di evoluzione dovrebbero infatti, interessare, secondo la tempistica prevista dall’articolo 9-bis del Dl 50/2017, i 69 indici già approvati con il citato decreto 23 marzo 2018, e l’indice AK03U, approvato con il decreto 28 dicembre 2018, le cui attività di elaborazione sono iniziate nel 2017.

Infine si ricorda che saranno eccezionalmente interessati all’attività di revisione anche alcuni Isa approvati successivamente al 2017.

Si tratta degli Isa AG40U, AG50U, AG69U e AK23U (sia per l’attività d’impresa che per quella di lavoro autonomo), relativi al comparto delle costruzioni; gli Isa AG37U, AG44U, AG83U, AG85U, AM13U, AM85U e AG14S, relativi ad attività interessate all’utilizzo dagli apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, del Tulps e gli Isa AK01U, AK05U, AK06U, AK17U, AK18U, AK21U, AK22U e AK24U, relativi al comparto delle attività professionali.

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