Commercialisti, pubblicato il vademecum per la formazione professionale obbligatoria
Definiti anche i criteri di equipollenza per i commercialisti iscritti all’elenco dei gestori della crisi d’impresa
I commercialisti hanno a disposizione una guida per orientarsi fra gli obblighi formativi tipici della professione e quelli previsti per mantenere l’iscrizione in albi ed elenchi speciali.
Il documento, di 51 pagine e composto da 10 capitoli, è stato approvato dal Consiglio nazionale il 26 marzo 2025 e messo a disposizione degli iscritti come allegato all’informativa 50/2025 pubblicata il 31 marzo.
«Il vademecum – si legge nella prefazione - è stato concepito con l’obiettivo di fornire una guida completa e aggiornata alla complessa e multidisciplinare formazione professionale prevista per i vari ambiti in cui il commercialista opera». Ambiti caratterizzati da continui cambiamenti che impongono ai professionisti la necessità – oltre che l’obbligo – di aggiornarsi. Non a caso il documento viene definito una “bussola nel mare” degli innumerevoli obblighi formativi a cui è soggetta la categoria.
I capitoli del documento approfondiscono l’obbligo di formazione per tipologia di attività: commercialisti e esperti contabili (cap. 1); revisori legali (cap. 2); revisori degli enti locali (cap. 3); delegati alle vendite (cap. 4); gestori della crisi (cap. 5); gestori della crisi da sovraindebitamento (cap. 6); esperti negoziatori (cap. 7); negoziatori giudiziali (cap. 8); mediatori civili e commerciali (cap. 9); organismi indipendenti di valutazione (cap. 10). Alla fine del vademecum anche viene anche riportata la documentazione di riferimento.
Gestori della crisi d’impresa, formazione ed equipollenza
In merito ai gestori della crisi, il Consiglio nazionale, con l’informativa 48 pubblicata il 28 marzo, ha anche definito i criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua ai sensi dell’articolo 356, comma 2 del Dlgs 14/2019.
«Le ore di formazione obbligatoria nel biennio - spiega il presidente del Cndcec Elbano de Nuccio - sono scese da 40 a 18 dopo un confronto con il ministero della Giustizia a cui abbiamo fatto presente la necessità di razionalizzare la formazione senza aggravare il professionista con un’attività formativa ridondante». In base ai principi introdotti si devono ritenere equipollenti, e quindi idonei ad assolvere l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi, i corsi di formazione professionale che:
a) sono stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo che modifica il Codice della crisi (Dlgs 13 settembre 2024, n. 136 entrato in vigore il 28 settembre 2024);
b) sono stati accreditati dal Consiglio nazionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento sulla Formazione professionale continua (Fpc) adottato dal Consiglio nazionale e pubblicato sul Bollettino del ministero della Giustizia 18 del 30 settembre 2023;
c) hanno ad oggetto uno o più argomenti indicati nelle linee guida della Scuola superiore della magistratura adottate il 1° febbraio 2023 ed (eventualmente) integrati con le novità previste dal decreto correttivo;
d) hanno ad oggetto la trattazione dei temi indicati alla lettera c) per un numero di ore non inferiore a 6;
e) nell’attestato di partecipazione indicano espressamente la durata del corso e l’equipollenza tra il corso per l’aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell’articolo 356, comma 2 del Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14;
f) saranno erogati dal Consiglio nazionale, dagli Ordini territoriali, dalle Scuole di alta formazione costituite dagli Ordini territoriali (Saf) e dai soggetti autorizzati ad erogare la formazione a favore degli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento Fpc;
g) non avranno ad oggetto esclusivamente le tematiche del sovraindebitamento di cui all’articolo 4 del Dm 24 settembre 2014, n. 202 e che soddisferanno la condizione posta alla lettera d);
h) che non sono realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l’inserimento nell’elenco esperti indipendenti ex articolo 13 del Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14.