Lo Statuto dei diritti del contribuente prescrive all’articolo 3 che per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche legislative introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Anche l’imposta sul valore aggiunto ha queste caratteristiche, ma viene vista quasi come un’imposta d’atto, relativa alle singole operazioni attive e passive, forse a motivo della proporzionalità...

Riproduzione riservata Ⓒ