Il documento dei commercialisti sugli indicatori antiriciclaggio
Il Consiglio nazionale ha pubblicato un documento che analizza gli indicatori Uif e quelli di maggior interesse per la categoria
«Gli indicatori di anomalia per la segnalazione di operazioni sospette: analisi dei principali indicatori per i commercialisti», è il titolo del documento elaborato dal Consiglio nazionale dei commercialisti pubblicato l’11 ottobre con l’informativa 129.
Il documento fa seguito all’emanazione, da parte dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, del provvedimento emanato del 12 maggio 2023 che ha introdotto i 34 indicatori di anomalia - e i 400 sub-indici - applicabili dal 1° gennaio 2024, rivolti a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio, chiamati a selezionare quelli di cui avvalersi in relazione all’attività effettivamente svolta.
Al fine di supportare i soggetti obbligati in tale processo valutativo, l’Uif ha previsto che gli Organismi di autoregolamentazione possano fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri Albi ed elenchi per l’individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta.
Il Cndcec, in quanto organismo di autoregolamentazione ha deciso di supportare i propri iscritti offrendo, con il documento appena pubblicato, una sintetica rassegna di tutti gli indicatori – ad eccezione di quelli tipicamente applicabili a specifiche categorie di destinatari diverse dai professionisti – soffermandosi in modo più analitico sulle operatività anomale di natura fiscale e societaria (indicatore 20), e su quelle connesse con la revisione legale dei conti (indicatore 21).
Il provvedimento Uif, ricorda il Consiglio nazionale, amplia la responsabilità del soggetto obbligato che già nella fase di autovalutazione deve operare una selezione degli indicatori relativi all’operatività concreta da analizzare, senza perdere di vista due principi fondamentali richiamati anche dal provvedimento:
1. l’elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva né vincolante, potendo accadere che ulteriori comportamenti, sebbene non codificati, possano generare in concreto profili di sospetto;
2. fattispecie elencate nel provvedimento non sono da considerare sospette quando giustificate nel caso specifico.