I temi di NT+Fisco e software

Società di comodo, nel modello Redditi il banco di prova per i coefficienti meno stringenti

Software house al lavoro per adeguare le funzioni di estrazione dei dati utili alla compilazione dei righi da RS116 a RS125 del quadro RS

a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Nell’ambito della campagna Redditi 2025, le software house associate ad AssoSoftware sono al lavoro per adeguare le funzioni di estrazione dei dati utili alla compilazione dei righi da RS116 a RS125 del quadro RS, necessari per la verifica dell’operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo, dagli applicativi di gestione dei beni ammortizzabili e dei leasing.

L’articolo 20 del Dlgs 192/2024 (si veda il precedente articolo «Società di comodo, coefficienti ridotti sugli immobili e sulle quote societarie»), di revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ha infatti:

  • ridotto alla metà tutte le percentuali di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 724/1994, da applicare al valore dei beni e delle immobilizzazioni riportato nella colonna 1 dei righi da RS117 a RS122, assunto sulla base delle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti;
  • ridotto alla metà tutte le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 30, da applicare al valore dei beni e delle immobilizzazioni dell’esercizio riportato nella colonna 4 dei righi da RS117 a RS122;
  • scorporato dalle immobilizzazioni i beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del Dpr 633/1972 (ossia navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca, ecc.), per i quali sono state introdotte specifiche percentuali.

Si tratta di una norma chiaramente agevolativa, che rende meno stringenti i parametri per essere considerato soggetto di comodo, riducendo l’importo sia dei Ricavi presunti che del Reddito Presunto (rigo RS123, colonne 2 e 5).

Per quanto riguarda la modulistica Redditi SC, le modifiche sono limitate in quanto:

  • è stato introdotto il rigo RS118A «Beni articolo 8-bis Dpr 633/72», in cui vanno appunto indicati i valori relativi alle immobilizzazioni costituite da navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca;
  • le percentuali di cui all’articolo 30, comma 1 e comma 3, sono state modificate direttamente a livello di layout del quadro, nella sezione «Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo» in corrispondenza dei righi da RS117 e RS122.

Per quanto riguarda le funzionalità software che utilizzano i dati presenti all’interno degli applicativi di gestione dei beni ammortizzabili e dei leasing per la compilazione del modello Redditi SC, le implementazioni necessarie sono più importanti in quanto a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023:

  • va prevista una nuova classificazione per le navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca, cui applicare le due nuove percentuali rispettivamente del 6% e del 4,75%;
  • vanno utilizzate le percentuali “dimezzate” di cui al novellato articolo 30, commi 1 e 3;
  • vanno infine adeguati i moduli software che elaborano i dati utili alla compilazione della sezione «Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo» del quadro RS del modello Redditi SC.

Il rilascio delle funzionalità in questione nella generalità dei casi avverrà in concomitanza con il rilascio delle funzionalità di gestione del modello Redditi SC 2025.