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Isa 2025, gestione delle Stp e nuovi codici Ateco: le trappole da evitare

Presentate dall’agenzia delle Entrate e dalla Sogei le novità dei modelli Isa 2025, nel corso del convegno AssoSoftware

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Presentate dall’agenzia delle Entrate e dalla Sogei le novità dei modelli Isa 2025, nel corso del convegno AssoSoftware dal titolo «Evoluzione normativa e sviluppo software: l’impatto nei settori fiscale, lavoro e gestionale» che si è tenuto a Milano nei giorni 4 e 5 marzo. A seguire una breve sintesi dei punti più importanti toccati dai relatori.

Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, quest’anno avremo le seguenti date di riferimento:

  • 17 marzo 2025, termine entro il quale devono essere rese disponibili la modulistica e le specifiche tecniche degli Isa/Cpb, nonché le specifiche telematiche per l’invio autonomo dell’istanza Cpb;
  • 30 aprile 2025, termine entro il quale saranno resi disponibili dalla Sogei i software Isa/Cpb;
  • 30 settembre 2025 in base alla modifica contenuta nello schema di decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo (ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta), termine entro il quale il contribuente che deciderà di aderire al Cpb dovrà inviare l’istanza di adesione;
  • 31 ottobre 2025 (ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta), termine entro il quale il contribuente dovrà trasmettere la dichiarazione dei redditi, completa dei dati Isa/Cpb.

Per quanto riguarda il periodo d’imposta 2024, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) è prevista:

  • l’approvazione di 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti;
  • l’approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione;
  • l’approvazione di un sistema di importazione dei dati precompilati, ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

I principali interventi sulla modulistica Isa 2025 riguardano:

  • la gestione delle Stp (le società tra professionisti);
  • l’eliminazione dell’anno di inizio attività;
  • alcune modifiche ai quadri F e H;
  • l’adeguamento degli Isa ai codici Ateco 2025.

In particolare, per quanto riguarda la gestione delle Stp sono cinque i modelli Isa interessati:

  • DK02U Attività degli studi di ingegneria
  • DK04U Attività degli studi legali
  • DK05U Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro
  • DK18U Attività degli studi di architettura
  • DK22U Servizi veterinari.

Per quanto riguarda l’eliminazione informazione «anno inizio attività» dal frontespizio di 23 modelli Isa, tale attività è riconducibile all’obiettivo di:

  • evitare che i modelli richiedano l’inserimento di dati già contenuti in altri quadri dei modelli di dichiarazione ovvero di dati già conosciuti dall’agenzia delle Entrate;
  • di mettere a disposizione degli operatori economici, nell’area riservata del sito internet istituzionale, i dati già in possesso dell’agenzia delle Entrate che risultino utili per l’adempimento (articolo 9-bis, commi 4 bis e 4 ter, del Dl 50/2017).

Le principali modifiche alle istruzioni e ai quadri dei modelli Isa riguardano:

  • l’eliminazione nel rigo F08 del campo relativo all’adeguamento del valore delle esistenze iniziali, che era stato introdotto lo scorso anno, per effetto del venir meno delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 78, della legge n. 213/2023;
  • la modifica delle istruzioni dei righi F06/F07 e F08/F09 in relazione alle nuove modalità di indicazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93 del Tuir) derivanti dalla valutazione delle rimanenze al costo ovvero calcolate sulla base della percentuale di completamento (articolo 92, comma 6, del TUIR);
  • l’indicazione nelle istruzioni che nel rigo F14 non deve essere indicato l’importo relativo alla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni determinato per effetto delle agevolazioni introdotte dall’articolo 4 del Dlgs 216/2023, che va invece indicato nel rigo F17;
  • l’indicazione nelle istruzioni che nel rigo F17 deve essere indicato anche il reddito delle attività agricole assoggettato al regime fiscale agevolato di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 36/2024 (regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura).

Le software associate ad AssoSoftware sono già al lavoro per effettuare tutti i necessari adeguamenti alle procedure.