Rottamazione quater, la rinuncia nell’istanza estingue il processo
È comunque necessario aver pagato la prima o unica rata
Ai soli fini dell’estinzione del processo, è sufficiente che il contribuente abbia manifestato l’intenzione di rinunciare al giudizio nell’istanza di rottamazione quater e abbia effettuato il pagamento della prima o unica rata. La Cassazione, con l’ordinanza 29574/2025 depositata il 10 novembre, fa applicazione per la prima volta, a quanto risulta, della disposizione interpretativa recata nell’articolo 12-bis del Dl 84/2025.
Nello specifico, il contribuente aveva assolto all’obbligo di pagamento delle...
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Sezione Tributaria




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