Nelle vendite con permuta addio al valore normale per l’Iva
Per la base imponibile riferimento al complesso dei costi sostenuti per beni e servizi. Modifica in vigore dal 2026 ma rischio contenzioso dal precedente assetto in contrasto con le regole Ue
Per le operazioni permutative dal 1° gennaio 2026 la base imponibile Iva non è più determinata con il valore normale dei beni e dei servizi scambiati, ma con il complesso dei costi sostenuti dal cedente o prestatore per fornire il bene o erogare il servizio.
In particolare, la nuova regola - introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di Bilancio 2026 (articoli 1, commi 138 e 139, della legge 199/2025) - risponde alla necessità di allineare la legislazione nazionale ai principi unionali e determina...
Iva, su dotazioni e provviste di bordo il nodo dell’imbarco in porti stranieri
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