Imposte

A ciascuno il suo codice, arrivano i testi unici fiscali

Ogni settore impositivo avrà la sua raccolta di leggi. Linguaggio da alleggerire

di Luca Gaiani

Arrivano i nuovi testi unici fiscali. Nei 24 mesi dalla adozione dei decreti delegati di riforma, il Governo dovrà adottare uno o più codici delle disposizioni in materia tributaria compreso il comparto accertamento, sanzioni e contenzioso. Nell’esercizio della delega il Governo dovrà organizzare i codici per settori impositivi.

L’articolo 9 del disegno di legge delega introduce un obiettivo che da decenni è auspicato, peraltro inutilmente, da parte degli operatori: il codice delle leggi tributarie.

Dopo l’adozione delle norme di riforma del sistema fiscale, il Governo potrà revisionare la struttura delle leggi vigenti, accorpandole e sistematizzandole in uno o più testi unici. I criteri da seguire nella scrittura del codice tributario sono cinque. Le varie norme dovranno essere organizzate per settori impositivi omogenei, intervenendo anche sui testi unici già esistenti. Si dovrà poi effettuare un’opera di coordinamento, modificando le norme anche al fine di uniformarle alle disposizioni europee. Il terzo principio, di fondamentale importanza, è quello di assicurare la completezza e l’unicità del codice di settore onde evitare che il contribuente debba andare a cercare, come oggi avviene, le disposizioni applicabili in svariati e a volte ignoti testi normativi.

Un quarto tassello, di natura formale ma con effetti anche sostanziali, riguarda il linguaggio normativo che dovrà essere aggiornato e semplificato. Non sono pochi i casi in cui le norme fiscali italiane sono veramente incomprensibili rendendo la vita difficile sia ai contribuenti sia all’Amministrazione finanziaria. Sarebbe buona cosa, peraltro, che questo principio direttivo, oltre che nella riscrittura delle norme in sede di codice tributario, venisse rigidamente applicato anche nell’emanazione delle norme sostanziali della riforma e, più in generale, nella scrittura delle leggi di bilancio e degli altri provvedimenti fiscali.

L’ultima regola a cui ci si dovrà attenere nella predisposizione dei testi unici è l’espressa indicazione delle norme da abrogare salva l’applicazione dell’articolo 15 delle preleggi. Disposizione, quest’ultima, secondo cui le norme non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa o per incompatibilità tra le nuove e le vecchie disposizioni o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

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