Controlli e liti

A rischio tassazione l’uso della riserva in sospensione d’imposta

A cura di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

La rivalutazione dei beni di impresa, con riconoscimento fiscale mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% secondo l’articolo 110 del Dl 104/2020, comporta l’iscrizione nel patrimonio netto di una riserva pari al maggior valore attribuito ai beni al netto del debito per l’imposta sostitutiva. Il saldo attivo di rivalutazione, se non «affrancato» mediante il pagamento dell’ulteriore imposta sostituiva del 10%, assume la natura di riserva in sospensione di imposta.

Gli utilizzi di questa riserva devono essere attentamente valutati in quanto potrebbero comportare la tassazione della stessa in capo alla società. Nessun dubbio sull’imponibilità della riserva in caso di distribuzione ai soci in quanto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 della legge n. 342/2000, le somme attribuite ai soci, aumentate della corrispondente imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito della società, nonché quello dei soci. Più complesso è, invece, il tema dell’utilizzo della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta per la copertura di perdite della società.

Il comma 2 del citato articolo 13 prevede che il saldo attivo di rivalutazione in sospensione di imposta non sia tassato qualora venga utilizzato «a copertura di perdite», ma il vincolo di sospensione non viene meno, perché si trasferisce sugli utili futuri della società, salvo che la riduzione non sia resa definitiva con delibera dell’assemblea straordinaria, ai sensi dell’articolo 2445 del Codice (ma senza applicare i commi 2 e 3 di questa norma). In tale ultimo caso viene meno l’obbligo di ricostituzione e cessa il vincolo di sospensione di imposta.

Vi è tuttavia una terza ipotesi di utilizzo della riserva di rivalutazione, ovvero quella che si verifica a fronte della copertura di perdite di natura «patrimoniale». Il caso più frequente è quello di utilizzo per «compensare» un disavanzo di fusione da iscriversi a riduzione del patrimonio netto perché non imputabile a maggior valore delle attività o ad avviamento. Altra ipotesi è quella che si verifica a fronte di compensazione con «perdite» da annullamento delle azioni proprie.

Secondo l’agenzia delle Entrate detti impieghi diversi dalla copertura di perdite di esercizio comportano la tassazione della riserva in capo alla società. In particolare, con la risposta ad interpello 316/2019 (probabilmente influenzata dalla sentenza n. 5943/2017 della Corte di cassazione) è stato sostenuto che se il disavanzo di fusione non iscrivibile nell’attivo è portato a riduzione della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta, tale operazione comporta la tassazione della riserva, perché si tratta di un utilizzo diverso dall’imputazione della stessa a capitale o a copertura perdite. Con la risoluzione 32/E/2005 è stato affermato che è tassata in capo alla società la riserva di rivalutazione utilizzata per «coprire» la differenza tra il costo di acquisto delle azioni proprie ed il valore nominale delle medesime, che emerge in sede di annullamento.

Di diverso avviso l’Associazione italiana dottori commercialisti che si è recentemente pronunciata sulla natura fiscale delle riserve di rivalutazione in sospensione di imposta con la norma di comportamento n. 211. Secondo l’Associazione, mentre il comma 2 dell’articolo 13 della legge 342/2000 trova applicazione in qualunque caso di riduzione del saldo attivo di rivalutazione, il comma 3 si applica nel solo caso in cui la riduzione del saldo attivo di rivalutazione sia dovuta all’attribuzione dello stesso ai soci.

Pertanto, ogni riduzione della riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta per ipotesi diverse dalla sua attribuzione ai soci è disciplinata solo dal secondo comma dell’articolo 13, e non anche dal terzo comma di tale articolo. Ne consegue che tutti gli utilizzi della riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta diversi dall’attribuzione ai soci non devono avere alcuna conseguenza sul reddito della società e, tantomeno, su quello dei soci.

L’esclusione da tassazione vale dunque sia che la riserva sia utilizzata per coprire perdite di esercizio, ovvero quelle derivanti dal conto economico, sia a compensazione di partite da iscriversi direttamente a decremento di una riserva di patrimonio netto ai sensi dei principi contabili di riferimento.

I CASI PRATICI


1) Alfa Srl intende rivalutare nel bilancio 2020 un immobile solo civilisticamente (articolo 110, Dl 104/2020).
Secondo il documento interpretativo Oic 7 (par. 23), vanno iscritte le imposte differite sui maggiori valori iscritti contabilmente, ricavando il fondo imposte a riduzione della riserva di rivalutazione. Quest’ultima può essere usata a copertura perdite (in assenza di imposizione) o distribuita ai soci (costituisce dividendo), in entrambi i casi seguendo le prescrizioni civilistiche.
2) Beta Snc, in contabilità ordinaria, intende rivalutare nel bilancio 2020 un marchio versando l’imposta sostitutiva del 3 per cento. La riserva di rivalutazione quale imposizione sconta?
Si tratta di una riserva fiscalmente in sospensione (moderata) d’imposta: la distribuzione determina una variazione in aumento, incrementando l’imponibile che viene attribuito ai soci. A quest’ultimi viene attribuito per trasparenza il credito d’imposta per la sostitutiva versata.

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