Accede al superbonus il figlio convivente del proprietario
Edificio familiare
Si conferma che - alle seguenti condizioni - il figlio del lettore potrà fruire del Superbonus per gli altri due alloggi. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, infatti, sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che: siano conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori; le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato). Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. Per quanto concerne l’ultimo quesito, optando per la cessione del credito o lo sconto in fattura ex articolo 121 del decreto legge 34/2020, è sufficiente che le fatture siano intestate al beneficiario (figlio del lettore), non rilevando l’assenza di bonifici.
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