I temi di NT+Spazio imprese

Accertamenti sul contributo di vigilanza alle cooperative con notifica nel 2021

Il ministero dello Sviluppo economico: valgono le disposizioni contenute nell’articolo 157 del Dl 34/2020

immagine non disponibile

di Gian Paolo Tosoni

Gli atti di accertamento relativi al contributo di vigilanza 2015/2016, dovuto dalle società cooperative, possono essere emessi entro il 31 dicembre del corrente anno e notificati fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Lo precisa il ministero dello Sviluppo economico con una nota del 15 giugno 2020. In sostanza anche per il Mise valgono le disposizioni contenute nell’articolo 157 del Dl 34/2020 secondo le quali gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni e simili che scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nell’anno 2021.

Le società cooperative sono tenute al versamento di due contributi: uno riguarda le spese di vigilanza con scadenza biennale e viene determinato sulla base di alcuni parametri quali il numero dei soci e l’ammontare del capitale sociale ed il fatturato. Questo contributo viene versato mediante autoliquidazione a mezzo del modello F24, dopo l’emanazione di apposito decreto, a favore del bilancio pubblico oppure alle associazioni nazionali di categoria se la cooperativa ne è aderente.

Il secondo contributo corrisponde al 3% degli utili annuali ed è destinato ai fondi per lo sviluppo della cooperazione (articolo 11 della legge 59/1992).

La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi ha competenza in materia di accertamento dei contributi entro il termine di cinque anni dalla scadenza del termine di versamento. Invece per quanto riguarda i contributi dovuti alle Associazioni di appartenenza il recupero dei contributi avviene dalle stesse attraverso i consueti mezzi processuali privati. Quindi la nota del Mise è riservata alla cooperative non aderenti alle associazioni di categoria.

Si ricorda che il termine per l’effettuazione del versamento del contributo del 3% è previsto:
se aderenti alle associazioni nazionali (al momento sono sei), in 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio;

se non aderenti, in 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio e, pertanto, entro il 27 ottobre (26 negli anni bisestili) per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare.

Oltre che del maggiore termine per il versamento, le cooperative non aderenti beneficiano anche della possibilità di provvedere al versamento mediante compensazione con qualsiasi altro credito utilizzabile nel modello F24.

Invece per il contributo biennale la scadenza del versamento è fissata dal decreto che lo stabilisce. Ad esempio nel 2020 scade il termine per l’accertamento del contributo relativo al biennio 2015/2016 il cui decreto è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 marzo 2015 e che fissava il termine di versamento al 29 giugno 2015.

Per il contributo del 3% sull’utile d’esercizio, nel 2020 scade il termine per l’accertamento del contributo sugli utili del 2014 la cui scadenza di versamento era stabilita alla fine di ottobre 2015.

In conclusione relativamente a questi contributi relativi a queste annualità Il Mise ottiene dal decreto “rilancio” una proroga per l’attività di accertamento che possono essere notificati entro il 31 dicembre 2021.