Diritto

Accertamenti e debiti iscritti a ruolo non bloccano i rimborsi dei crediti Iva

Fino a fine 2020, grazie al Dl Rilancio non si ferma la restituzione delle somme garantite da fideiussione

di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce

Fino alla fine del 2020, gli accertamenti delle Entrate e i debiti iscritti ruolo non bloccano il rimborso del credito Iva a condizione che quest’ultimo sia garantito. Questo l’effetto dell’articolo 145 decreto Rilancio (Dl 34/20), come interpretato dalla circolare 25/E, che ha introdotto una sospensione legale automatica, fino al 31 dicembre, delle compensazioni ex articolo 28-ter del Dpr 602/73, dando quindi il via libera ai pagamenti, senza restrizioni significative, anche nel caso di debiti tributari iscritti a ruolo.

Il tutto è da leggere alla luce della recente sentenza della Cassazione a sezioni unite (sentenza 2320/20), la quale ha risolto la questione del rapporto tra sospensione dei rimborsi Iva (articolo 38-bis Dpr 633/72), da un lato, e fermo amministrativo e compensazione al pagamento dei crediti d’imposta (articolo 23 Dlgs 472/97), dall’altro. Vediamo quindi quali possono essere le implicazioni in caso di istanza di rimborso di un credito Iva.

L’articolo 38-bis del Dpr 633/72, comma 4, fissa le regole per l’esecuzione dei rimborsi Iva per i contribuenti che siano stati destinatari di un avviso di accertamento nei due anni precedenti la richiesta del rimborso e nel caso in cui la richiesta sia superiore ai 30mila euro. In tal caso si dovrà garantire la somma rimborsata per una durata di tre anni dall’esecuzione del rimborso. L’Ufficio, in tal caso, potrà sospendere l’esecuzione del rimborso solo se, nel medesimo anno per il quale è stato chiesto il rimborso, sia stato contestato un reato per operazioni inesistenti (articolo 2 e 8 del Dlgs 74/00) e fino alla definizione del procedimento penale. Oltre alla sospensione cautelativa sovente gli Uffici hanno opposto alla richiesta di rimborso da parte del contribuente anche il fermo amministrativo dei pagamenti ex articolo 23 Dlgs 472/97.

La questione del rapporto tra le due procedure, e in particolare sulla possibilità o meno di opporre il fermo amministrativo di cui all’articolo 23 del Dlgs 472/97, anche nell’ambito dei rimborsi Iva e in caso di presentazione di garanzia dal contribuente, è stata risolta dalle sezioni unite.

La Corte ha rilevato che per l’Iva è previsto un autonomo sistema di garanzie, sia sotto forma di garanzie fideiussorie (bancaria, assicurativa, della capogruppo), sia sotto forma di sospensione del rimborso in caso di procedimento penale per i reati connessi ad operazioni inesistenti. Ammettere quindi la coesistenza di due istituti cautelari (articolo 38-bis e articolo 23) significherebbe tutelare due volte l’amministrazione finanziaria, in violazione dei principi di collaborazione, buona fede e parità di trattamento ricavabili dallo Statuto del contribuente. I due istituti sono alternativi tra loro, con la conseguenza che il fermo cautelare ex artisolo 23 del Dlgs 472/97 può essere opposto solo nei casi di assenza di idonea garanzia.

Con l’intento di far fronte poi al problema di liquidità delle imprese duramente colpiti dall'emergenza Covid-19, il legislatore è intervenuto con l’articolo 145 del Dl 34/20, stabilendo la sospensione automatica ex lege, per tutto il 2020, della procedura di compensazione volontaria di cui all’articolo 28-ter del Dpr 602/73.

In definitiva, sulla base delle considerazioni svolte, se il contribuente, in applicazione dell’articolo 38-bis Dpr 633/72, risulta “coperto” da valida garanzia fideiussoria, l’Ufficio dovrebbe procedere al rimborso dell’Iva anche in presenza di accertamenti fiscali e debiti iscritti a ruolo.

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