Controlli e liti

Accertamenti prima del 1° luglio 2020: il contraddittorio per l’adesione è solo facoltativo

L’ordinanza 27439/2020 della Cassazione propende per la non obbligatorietà del confronto tra ufficio e contribuente

di Roberto Bianchi

L’instaurazione del contraddittorio preventivo nell’accertamento con adesione non è obbligatoria in quanto assolve alla mera funzione di garantire la necessaria trasparenza dell’azione amministrativa, oltre a consentire al contribuente un’immediata cognizione in merito alla vertenza e la possibilità di attivare il procedimento di definizione con adesione. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza 27439/2020 su un caso relativo a un avviso di accertamento emesso antecedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997, introdotto comma 1 lettera b dell’articolo 4-octies del Dl 34/2019, con il quale è stato posto a carico dell’Ufficio, per gli avvisi di accertamento emessi a far data dal 1° luglio 2020, l’obbligo di notificare al contribuente - antecedentemente all’emissione dell’atto - un invito a comparire finalizzato all’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Quanto disposto dal legislatore nel nuovo articolo 5-ter costituisce un vero cambio di rotta nel modus operandi degli Uffici, anche se è necessario tener bene a mente che per gli atti di accertamento emessi antecedentemente al 1° luglio 2020, i giudici di legittimità probabilmente continueranno a seguire la linea giurisprudenziale secondo la quale, nell’ipotesi di mancata convocazione del contribuente istante, nell’ambito dell’accertamento con adesione, non si ha alcun effetto negativo sull’atto impositivo.

Per gli atti ante riforma, quindi, in forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale l’invito del contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria per l’apertura del contraddittorio non è un dovere ma esclusivamente una facoltà oggetto di vaglio discrezionale da parte dell’agenzia delle Entrate (ordinanza 3368/2012), mentre l’omessa convocazione non implica la nullità dell’avviso di accertamento, non essendo ciò previsto da alcuna previsione normativa (Sezioni Unite, sentenza 3676/2010).

La sentenza 21991/2014 del collegio di legittimità ha, inoltre, ribadito che la presentazione di un’istanza di definizione da parte del contribuente, implica esclusivamente l’interruzione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, trascorsi i quali, in assenza del perfezionamento della definizione consensuale, l’accertamento diviene in ogni caso definitivo.

In questo scenario si inserisce altresì la sentenza 24823/2015 delle Sezioni Unite la quale, intervenendo nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale, ha sancito che, difformemente dal diritto unionale, la disciplina interna per gli avvisi emessi antecedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997, non prevede per l’Ufficio alcun obbligo generico di contraddittorio endoprocedimentale e, pertanto, la sua non ottemperanza non produce la nullità dell’atto sussistendo, per le imposte non armonizzate, il vincolo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente in relazione alle casistiche specificamente stabilite.

L’articolo 6 del Dlgs 218/1997, infatti, dispone che l’agenzia delle Entrate è tenuta a rappresentare al contribuente l’invito a comparire nell’ipotesi di istanza di adesione depositata dal contribuente in conseguenza alla notifica di un avviso di accertamento, accogliendo così un vincolo rappresentato dal contraddittorio endoprocedimentale.

Tuttavia la Suprema corte con la sentenza 11348/2016 ha sancito l’insussistenza di qualsivoglia obbligo per l’Amministrazione finanziaria di invitare il contribuente a fronte di un’istanza di adesione e con l’ordinanza in commento il Collegio è tornato sul tema confermando l’ormai consolidato orientamento.

Infine, esiste una sostanziale differenza tra il contraddittorio endoprocedimentale disciplinato dall’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e quello in base all’articolo 6 del Dlgs 218/1997: infatti, mentre il secondo regolamenta la fase istruttoria il primo è orientato alla formazione della pretesa.

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