Controlli e liti

Termini sospesi per il Covid, verbali entro il 24 gennaio

Con lo slittamento di 85 giorni è verosimile che ci sarà più tempo per la consegna dei verbali conclusivi agli Uffici

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di Laura Ambrosi

I termini di accertamento pendenti tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 non scaduti a fine 2020, beneficeranno di 85 giorni in più: sono queste le conclusioni contenute nella circolare del 14 febbraio della Guardia di Finanza che ha aderito all’interpretazione già fornita dall’agenzia delle Entrate sui termini di decadenza dell’accertamento.

Le norme sui termini

L’articolo 67, comma 1 del Dl 18/2020 ha disposto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Successivamente, anche in conseguenza del perdurare dell’emergenza sanitaria, l’articolo 157 comma 1 Dl 34/2020 ha previsto che gli atti impositivi i cui termini di decadenza scadevano nel medesimo periodo (8 marzo-31 maggio 2020) dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati dal 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, fatti salvi i casi di indifferibilità ed urgenza.

Il legislatore, tuttavia, non ha espressamente disciplinato il coordinamento di tali norme.

L’interpretazione della prassi

Secondo l’Agenzia (circolari 11 e 25 del 2020 oltre che a Telefisco 2022) e la Gdf la scissione tra emissione e notifica si applica solo ai provvedimenti scadenti “naturalmente” fino al 31 dicembre 2020. Per gli accertamenti pendenti tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 i cui termini di decadenza non erano scaduti a fine 2020, si applica lo spostamento del termine per la stessa durata della sospensione, pari cioè a 85 giorni. Per esemplificare si pensi alla dichiarazione del periodo di imposta 2016 il cui termine di decadenza scadrebbe ordinariamente il 31 dicembre 2022. In applicazione della sospensione di 85 giorni, il termine slitterà al 26 marzo 2023. Per il 2019, invece, poiché tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 non c’era ancora la relativa dichiarazione da accertare, non c’è alcuno slittamento.

I verbali di verifica

Nella circolare della GdF è altresì raccomandato di consegnare all’agenzia delle Entrate i verbali conclusivi delle verifiche in tempo utile per consentire l’emissione dell’atto impositivo, dopo i 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente. L’articolo 12, comma 7, infatti, prevede che l’Ufficio non possa emettere l’accertamento prima di 60 giorni dalla consegna al contribuente del processo verbale conclusivo. Di regola, considerando che i termini di decadenza ordinari sono al 31 dicembre di ciascun anno, la Gdf doveva consegnare i Pvc entro il 31 ottobre, così consentendo il decorso dei 60 giorni.

La nuova circolare della Gdf non fa alcun riferimento alle date da rispettare ma, con lo slittamento di 85 giorni, è verosimile che i verbali conclusivi potranno essere consegnati agli Uffici fino al 24 gennaio. Tale termine, infatti, consente all’Agenzia di notificare entro il 26 marzo il provvedimento impositivo, attendendo i 60 giorni previsti dallo statuto.

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