Accertamento con adesione, scatta il cumulo
Il legislatore, nell’ultimo periodo, ha introdotto alcune norme che hanno chiarito e “ampliato” l’applicazione della sospensione feriale. Innanzitutto è stata definitivamente risolta la questione legata al procedimento con adesione all’accertamento. Nonostante l’Agenzia con proprie circolari avesse da sempre ritenuto applicabile la sospensione feriale per tale fase, alcune pronunce della Suprema corte l’avevano al contrario esclusa. In conseguenza di tale interpretazione poteva verificarsi una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione nei confronti di coloro i quali (per la verità la maggior parte dei contribuenti e dei loro professionisti) avessero utilizzato ai fini della presentazione del ricorso anche i termini di sospensione feriale (31 giorni) in aggiunta a quelli relativi al procedimento di adesione (90 giorni).
Peraltro, trattandosi di inammissibilità poteva essere sollevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento a nulla rilevando anche assicurazioni in senso contrario da parte dell’ente impositore controparte.
Il legislatore con il Dl 193/2016 (articolo 7 quater comma 18) ha ora previsto che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale. Si tratta evidentemente di una norma di carattere interpretativo, stante l’utilizzo del verbo “si intendono”, con la conseguenza che trova applicazione retroattiva, “sanando” così eventuali tardività del passato.
Con la stessa norma è poi stata introdotta una speciale “pausa estiva” per alcuni pagamenti. Sono, infatti, sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 36-bis Dpr 600/73 e 54-bis Dpr 633/72), dei controlli formali (articolo 36-ter Dpr 600/73) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
La sospensione feriale non vale quindi, in via generalizzata, per la scadenza del termine di pagamento degli atti impositivi. In linea di massima, salvo le ipotesi prima elencate, se l’atto prevede il pagamento «entro il termine per proporre ricorso», si può cumulare il mese di agosto ai 60 giorni previsti ordinariamente. Nella diversa ipotesi in cui sia previsto un termine specifico (ad esempio 30 giorni o 60 giorni), il periodo feriale non va considerato ed il calcolo va eseguito a giorni di calendario.
Da segnalare infine che l’agenzia delle Entrate, a partire dal 24 luglio, prossimo invierà agli intermediari (essenzialmente professionisti abilitati e Caf) attraverso il canale Entratel delle segnalazioni di irregolarità. Normalmente per la risposta a tali invii sono previsti 30 giorni, ma con una nota del 12 luglio scorso, è stato precisato che le risposte si potranno inviare fino al prossimo 16 ottobre.