Accertamento, la delega di firma deve essere provata
Va provata la delega di firma rilasciata dal direttore dell’ufficio all’impiegato delegato e la sua appartenenza alla carriera direttiva. E non rileva in alcun modo che la legge non preveda espressamente l’indicazione nominativa del delegato nell’atto di delega. È quanto affermato nell’ ordinanza 19130/2017 con la quale la Cassazione rigetta il ricorso delle Entrate contro la pronuncia d’appello. Quest’ultima aveva ribaltato la precedente decisione della Ctp di Genova, che aveva rigettato l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento Irap per l’anno 2008.
Pertanto la Suprema corte, nel solco di precedenti pronunce, osserva che la Ctr ne ha fatto buon governo, in quanto «la delega di firma o di funzioni all’articolo 42 del Dpr 600/1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore». Su tali considerazioni non è dato di riscontrare alcun tentennamento dei giudici di legittimità.
Altre questioni, invece, sono quelle relative alle “motivazioni” a monte del rilascio della delega, sia con riferimento alle specifiche ragioni di servizio che la rendono necessaria – per le quali vi è il sospetto che le necessità organizzative dell’ufficio non integrino la fattispecie prevista dalla legge (articolo 17, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001) – nonché quella del ricorso alla “reiterazione” dell’atto di delega, perché anch’esso confligge con l’altro requisito della straordinarietà dell’istituto e alla sua “durata” per un periodo di tempo determinato.
Cassazione, ordinanza 19130/2017







