Controlli e liti

Accertamento, la delega di firma al funzionario ha rilevanza esterna

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di Emilio de Santis

La delega di firma è atto con rilevanza esterna. L’amministrazione finanziaria non può sottrarsi all’obbligo di dimostrare, nel caso di contestazione da parte del contribuente, l’esistenza di una delega conferita dal capo dell’ufficio ad un altro impiegato della carriera direttiva, qualora questi abbia sottoscritto un avviso di accertamento, non potendosi certo sostenere che la mancanza della delega sia «questione priva di rilevanza esterna all’ente impositore». Lo afferma l’ ordinanza 12830/2017 della Cassazione nell’accogliere il ricorso del contribuente contro la sentenza di secondo grado. Quest’ultima aveva respinto l’appello contro la pronuncia della Ctp, presso la quale il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva 2009. La Suprema corte ha statuito che non può essere condiviso l’assunto del giudice dell’appello che aveva «escluso la nullità dell’avviso di accertamento per la mancata allegazione della delega al funzionario firmatario del medesimo, affermandone l’irrilevanza esterna».
E difatti la Cassazione, dopo avere ribadito che «in tema d’imposte sui redditi, l’avviso di accertamento, a norma dell’articolo 42 del Dpr 600 del 1973, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull’Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva» (ordinanza 9736/2016), fatalmente sancisce che «la sentenza impugnata collide evidentemente con tale principio di diritto laddove, senza alcun fondamento giuridico, afferma che la delega di funzioni/firma è atto privo di rilevanza esterna, così omettendo il necessario giudizio di merito sulla delega prodotta in prime cure dall’Agenzia fiscale».
Altri due motivi del ricorso – fondati sulla eccezione alla presunzione legale di imputazione a ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti operati sui conti correnti bancari e alla omissione della valutazione delle prove documentali “liberatorie” prodotte in giudizio dal contribuente – sono stati accolti, in quanto la Ctr ha «apoditticamente/genericamente e non analiticamente/specificamente valutato i documenti controprobatori dimessi dalla contribuente a sostegno delle proprie allegazioni difensive ricalcate sull’onere probatorio spettantele ex articolo 32 del Dpr 600/1973».

Cassazione, sezione VI, ordinanza 12830 del 22 maggio 2017

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