Controlli e liti

Accertamento Imu 2017: i termini per notificare gli avvisi scadono il prossimo 26 marzo

La Cgt di primo grado di Bari ha affermato che, per effetto delle norme da Covid-19, le scadenze sono posticipate di 85 giorni per tutti gli anni di imposta pendenti alla data dell’8 marzo 2020

di Giuseppe Debenedetto

I termini per la notifica degli avvisi di accertamento Imu 2016 scadono il 26 marzo 2022 e non il 31 dicembre 2021, in virtù della normativa emergenziale Covid-19. È quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari con la sentenza 192/7/2023, che ha respinto il ricorso del contribuente.

La pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale favorevole ad applicare l’extra time da Covid-19, pari a 85 giorni, per gli accertamenti relativi agli anni di imposta pendenti alla data dell’8 marzo 2020. Pertanto al termine ordinario quinquennale, previsto dalla legge 296/2006, va aggiunto l’ulteriore periodo di 85 giorni, pari alla durata della sospensione prevista dall’articolo 67 del Dl 18/2020 (dall’8 marzo al 31 maggio 2020), che fa slittare il termine del 31 dicembre al 26 marzo dell’anno successivo. Ma occorre prestare attenzione perché l’extra time si applica fino all’annualità d’imposta 2018 inclusa, con riguardo alle violazioni dichiarative, e fino all’annualità 2019 inclusa, per le violazioni degli obblighi di pagamento.

La proroga non è invece applicabile nei casi di decorrenza dei termini dopo l’8 marzo 2020, per cui non può riguardare, ad esempio, le dichiarazioni Imu relative al 2019, atteso che la scadenza per tale adempimento era il 31 dicembre 2020 (data successiva all’8 marzo 2020). Lo stesso dicasi per i controlli dei pagamenti della Tosap ordinaria 2019, ipotizzando una scadenza stabilita in via regolamentare al 31 marzo di ciascun anno. In tutti questi casi, come in altri analoghi, si è al cospetto dunque di termini che iniziano a decorrere dopo l’8 marzo 2020 e non possono per ciò stesso rientrare nel campo di operatività della sospensione.

Sulla questione è intervenuta l’agenzia delle Entrate con la circolare 11/E/2020, evidenziando lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, posizione confermata dal dipartimento delle Finanze con la risoluzione 6/DF/2020 secondo cui l’effetto dell’articolo 67 del Dl 18/2020 è quello di «spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione». L’agenzia delle Entrate a Telefisco 2022 ha ulteriormente confermato che si applica la proroga di 85 giorni, pari al periodo di sospensione di cui all’articolo 67 del Dl 18/2020. In tal senso si è espresso anche l’Ifel (fondazione dell’Anci) con la nota di approfondimento del 2 novembre 2021.

Ebbene, con la sentenza 192/2023 la Cgt di primo grado di Bari, nel richiamare la risoluzione Mef 6/2020 e la nota Ifel del 2 novembre 2021, evidenzia che l’articolo 67 del Dl 18/2020 ha previsto la sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori, quindi anche dei Comuni. Ne deriva che il termine ultimo per notificare gli atti, a pena di decadenza, risulta essere il 26 marzo 2021 per l’anno di imposta 2015 nonché il 26 marzo 2022 per l’anno di imposta 2016 (annualità oggetto di ricorso) e via di seguito per tutti gli anni di imposta pendenti alla data dell’8 marzo 2020. Ne consegue che i Comuni hanno tempo fino al 26 marzo 2023 per notificare gli avvisi di accertamento del 2017 riguardanti le violazioni degli obblighi di pagamento.

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